LECCE- Dal 1° luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate, prima di emanare l’avviso di accertamento, ha l’obbligo di invitare il contribuente al fine di attivare l’accertamento con adesione.
Obbligo generalizzato, eccetto:
1. rilascio di processo verbale di chiusura delle operazioni
2. artt. 41 bis DPR. 600/1973 e 54, commi 3 e 4, DPR. 633/1972
3. particolare urgenza (specificatamente motivata)
4. ipotesi di fondato pericolo per la riscossione
5. casi in cui il contraddittorio è già previsto da altre norme:
accertamenti da studio di settore, accertamenti induttivi ai
fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, accertamenti
sintetici, contestazioni di fattispecie abusive)
Si badi che nel caso in cui sia stato notificato invito a comparire, (a prescindere dal fatto che il contribuente si sia presentato o meno), o non si sia addivenuti ad accertamento con adesione, questi, una volta notificatogli l’avviso di accertamento potrà solo prestare acquiscenza (beneficiando della riduzione delle sanzioni) o ricorrere in Commissione Tributaria Provinciale. Non potrà avanzare istanza di accertamento con adesione per cui se il contribuente la proporrà non potrà beneficiare del più ampio periodo di 150 gg. (90 per adesione+ 60 per ricorso), ma solo di 60 giorni, per procedere col ricorso in Commissione Tributaria. Il rischio è che l’AE risponda dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso, magari in relazione ad una istanza presentata in prossimità del 60° giorno, affermando, correttamente, che l’istanza è inammissibile, perché, appunto, vi è stato un precedente invito a comparire. Ne deriva che l’avviso di accertamento sarà divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso, nei 60 gg.
Pertanto, il nuovo art 6 D.Lgs 218/97 così recita: “Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui agli articoli 5 e 5 ter, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico”.