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Royalty rifiuti non prevista: Cavallino deve restituire 8 milioni a 27 comuni

CAVALLINO – La decisione del TAR Lecce riguarda le somme percepite a titolo di royalty dal Comune di Cavallino dal 2010 per l’impianto pubblico di smaltimento rifiuti. Circa 8 milioni di euro che ora dovranno essere restituiti ai 27 comuni dell’ATO Le/1.

I giudici hanno respinto il ricorso proposto dal Comune di Cavallino contro il provvedimento dell’Ager (l’agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti), che aveva annullato la quota di royalty prevista in tariffa. L’importo è pari a 7,23 euro per ogni tonnellata di rifiuto conferita in questi anni nel’l’impianto. Sono state quindi accolte le tesi degli Avv.ti Francesco Cantobelli, Luca Vergine e Marco Lancieri, in rappresentanza dell’Ager, nonché degli Avv.ti Luigi Quinto, Angelo Vantaggiato, Domenico Mastrolia, Francesco Marchello, Roberto De Giuseppe, Nicola De Filippis e Laura Austuto in rappresentanza di 27 Comuni della provincia, tra i quali il capoluogo. Il TAR ha riconosciuto che, nella speciale materia dei rifiuti, le voci che possono concorrere a determinare la tariffa sono predeterminate per legge e, tra queste, non c’è quella relativa a una royalty in favore del Comune sede di impianto.

Il Giudice amministrativo ha riconosciuto che il principio del full recovery cost (vale a dire della necessaria copertura dei costi) vale non solo per il gestore, il quale ha diritto a ottenere la copertura per l’esercizio dell’impianto, ma anche in favore dei Comuni che corrispondono le tariffe e che, da parte loro, hanno diritto a essere gravati dei soli costi necessari per l’espletamento della prestazione. Tra questi – ha chiarito il TAR – non c’è la possibilità di caricare sui comuni conferitori una royalty in favore del comune sede di impianto, che già beneficia del ristoro ambientale, questo sì previsto dalla legge. Il Giudice ha quindi ritenuto legittimo il provvedimento Ager che ha escluso la corresponsione di quella voce in favore del Comune di Cavallino alla luce del principio di riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, che impone che ogni voce tariffaria sia coperta da una previsione normativa. Di contro – ha aggiunto il TAR – il Comune di Cavallino non ha fornito “alcuna plausibile giustificazione dei motivi per cui la royalty debba continuare ad essergli corrisposta, nemmeno da un punto di vista economico-finanziario collegato all’esercizio dell’impianto”. Per effetto della decisione del TAR, i 27 Comuni dell’ex Ato Le/1, che da sempre conferiscono nell’impianto pubblico, hanno diritto a chiedere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte per ogni tonnellata di rifiuto conferita dal 2010 nell’impianto.

Il 30 novembre del 2010 è scaduta la convenzione in forza della quale veniva richiesta dal Comune quella royalty. E il Tar ha peraltro messo in dubbio che anche prima di quella data la royalty potesse essere percepita.

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