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Corte Costituzionale, le motivazioni sul terzo mandato avvocati. Quinto: trasparenza ed uguaglianza

LECCE-La Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni della sentenza sulla legittimità del divieto di terzo mandato consecutivo per i componenti dei consigli forensi con la quale ha rigettato tutte le eccezioni di legittimità costituzionale avverso la Legge n. 113 del 2017 nonché la successiva Legge di interpretazione autentica del 2018 che ha ribadito il divieto di elezione per il terzo mandato consecutivo per gli Avvocati che si candidano a ricoprire le cariche rappresentative negli Ordini Professionali Distrettuali. La questione interessa anche l’Ordine Professionale degli Avvocati di Lecce.
La Corte Costituzionale ha esaminato tutti i rilievi sollevati dal Consiglio Nazionale Forense ritenendo la normativa conforme ai principi costituzionali ed in particolare agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione. Ha affermato la Corte Costituzionale che tale limitazione, che poi si risolve in una ineleggibilità temporanea per i Consiglieri degli Ordini degli Avvocati, non lede l’autonomia degli Ordini anche in relazione alla loro rilevanza pubblicistica ed alla potestà che hanno secondo la legge gli Ordini Professionali di adottare atti autoritativi.
D’altro canto – afferma la Corte Costituzionale – tali limitazioni si riscontrano in altri Ordini Professionali ed è un principio di ampia applicazione per le cariche pubbliche come il Consiglio Superiore della Magistratura, i componenti del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, i membri del CNF, i componenti del Consiglio Nazionale del Notariato, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ed altri. La Corte Costituzionale richiama altresì i principi già affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione che avevano fornito l’interpretazione autentica ed applicativa delle disposizioni di legge.
La Corte Costituzionale ha inoltre respinto il rilievo di incostituzionalità della legge avente natura retroattiva. Chiarisce la Corte Costituzionale che il divieto posto dalla legge non ha portata retroattiva in senso proprio. «Detta disposizione non regola infatti in modo nuovo fatti del passato (non attribuisce cioè direttamente ai precedenti mandati conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprio nel quadro temporale di riferimento), ma dispone “per il futuro”, ed è solo in questa prospettiva che attribuisce rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura».
Nel commentare la sentenza della Corte Costituzionale l’Avv. Pietro Quinto, che in più interventi aveva approfondito la problematica in questione, ha espresso piena condivisione. In particolare l’Avv. Quinto ha sottolineato l’importanza del passaggio della decisione del Giudice delle Leggi secondo la quale “Il limite alla possibilità della immediata ricandidabilità dopo aver espletato due mandati non solo non viola l’art. 51 della Costituzione ma semmai valorizza le condizioni di uguaglianza che l’art. 51 pone alla base dell’accesso alle cariche elettive” . “Uguaglianza – continua l’Avv. Quinto richiamando la motivazione della Corte Costituzionale – che, nella sua accezione sostanziale, sarebbe evidentemente compromessa da una competizione che possa essere influenzata da coloro che ricoprono per più mandati consecutivi la carica per la quale si concorre e che abbiano così potuto consolidare il forte legame con una parte dell’elettorato, connotato da tratti peculiari di prossimità.
La verità è che – afferma l’Avv. Quinto – che come insegnavano i fondatori del sistema democratico ai tempi della democrazia ateniese, la temporaneità dei mandati elettorali ed il limite al loro rinnovo favorisce il funzionamento della democrazia attraverso il ricambio all’interno degli Organi rappresentativi, immettendo forze fresche nel meccanismo rappresentativo. Anche in questi termini – conclude l’Avv. Quinto – è pienamente condivisibile la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, che, risolvendo la specifica vicenda riferita agli Ordini Forensi, ha sottolineato come la normativa che limita i mandati rappresentativi è in linea con il principio del buon andamento dell’Amministrazione, anche nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza”.

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