BRINDISI- In caso di grattino scaduto, la multa va annullata. Gli automobilisti sbadati possono tirare un sospiro di sollievo, grazie al precedente creato dalla sentenza del 28 febbraio scorso del Giudice di Pace di Brindisi e che stabilisce che nessuna norma sanziona il mancato rinnovo del ticket. Il Comune, in sostanza, può solo recuperare l’importo per il tempo non coperto dal pagamento.
Per il magistrato onorario, in casi di questo tipo, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 7 comma 1 lettera f) e comma 15 del Codice della Strada, in quanto la stessa norma disciplina e sanziona l’omesso pagamento del biglietto per la sosta a pagamento, mentre nessuna normativa disciplina il mancato rinnovo del ticket quando lo stesso si protrae oltre il tempo per cui è stato effettuato il pagamento.
Per il giudice brindisino, «il prolungamento della sosta oltre l’orario di competenza non è sanzionabile per violazione delle norme del codice della strada, ma consente all’ente proprietario dell’area il recupero delle somme dovute per il tempo non coperto dal pagamento del ticket, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale». Trattandosi di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, alla Prefettura, che assume veste di convenuto in senso sostanziale, non resta che soccombere e pagare anche le spese sborsate per il contributo unificato versato dall’automobilista.
A segnalare la notizia è stato Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, affinché tutte le amministrazioni che tariffano la sosta si comportino di conseguenza.