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Ecotassa maggiorata: la Regione insiste, il Tar le dà torto

LECCE – Giorni fa la Regione Puglia ha nuovamente stabilito per la quasi totalità dei Comuni della provincia di Lecce il pagamento dell’ecotassa nella misura massima di € 25 per ogni tonnellata di rifiuto conferito in discarica, con conseguente aumento della Tari a carico dei cittadini.

Di diverso avviso è però il TAR di Lecce che, con una sentenza in mattinata, ha annullato gli atti regionali relativi all’anno 2018 accogliendo il ricorso proposto dall’Avv. Luigi Quinto per conto di 81 Comuni della provincia, con in testa il Comune capoluogo. La sentenza riconosce il diritto per i ricorrenti di fruire della premialità consistente nell’abbattimento dell’80% dell’ecotassa.

La vicenda è nota e risale al 2014 quando i comuni salentini si sono opposti per la prima volta alla decisione della Regione Puglia di fissare l’ecotassa al valore massimo previsto dalla legge, per tutti i Comuni che non avessero raggiunto elevate percentuali di raccolta differenziata, dando così avvio alla battaglia legale.

Nel ricorso sono stati censurati gli atti regionali per violazione della legge statale risalente al 1995, che ha istituito l’ecotassa e che riconosce, tra i principi fondamentali, una premialità, consistente nella riduzione dell’80% del tributo, per chi conferisce in discarica solo lo scarto di un particolare trattamenti. Premialità sempre negata dalla Regione, che ha invocato la disciplina regionale, che prevede delle riduzioni solo per il raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata, di fatto disapplicando la legge statale che invece valorizza il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento.

In giudizio l’Avv. Luigi Quinto, nell’interesse dei Comuni salentini, ha dimostrato che il sistema impiantistico della provincia di Lecce, in funzione dal 2009, determina lo smaltimento in discarica di una percentuale contenuta nella misura del 30%, la più bassa della Puglia e tra le più basse del Paese, evidenziando come non si possa dunque dare rilievo esclusivamente al momento iniziale della raccolta, ma occorra valorizzare anche la successiva fase di trattamento, poiché quello che conta è il quantitativo finale che viene conferito in discarica.

La tesi era già stata condivisa dai Giudici del TAR di Lecce nel 2015 e la Corte Costituzionale, nell’aprile del 2017, aveva dato ragione ai Comuni, dichiarando incostituzionale la Legge pugliese.

L’ultima parola sulla vicenda verrà pronunciata il prossimo 14 marzo dal Consiglio di Stato, cui la Regione si è rivolta su una precedente conforme decisione del TAR.

Ma quali sono le conseguenze pratiche della decisione del TAR? Bisogna distinguere due periodi temporali – chiarisce il legale – quello precedente la sentenza e quello successivo. Per il passato, della decisione potranno beneficiare i soli Comuni ricorrenti, in quanto gli atti regionali impugnati stabiliscono infatti una tariffa per ogni singolo ente locale. Solo chi ha proposto ricorso ha quindi diritto ad ottenere dalla Regione la differenza tra quanto versato e la minor somma di € 5,16. Tutto ciò salvo che l’Ente regionale, nell’ambito delle sue prerogative, non decida di estendere gli effetti della decisione del TAR a tutti i Comuni per evitare disparità di trattamento.

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