Legale

Discriminazione delle persone con disabilità: la tutela giudiziaria

disabili

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni

La Legge 67 del 2006 recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, ha introdotto in Italia un mezzo utile ed efficace per ottenere una tutela dalle discriminazioni contro le persone disabili, in linea con le disposizioni dei Paesi più avanzati in materia.

Si tratta di una legge che però non viene ancora molto applicata nei tribunali nonostante nella realtà quotidiana le discriminazioni siano estremamente diffuse.

La tutela processuale di riferimento è quella di cui all’articolo 44 del testo unico sull’immigrazione (D. Lgs. 286/1998): si tratta in pratica di uno di quei rari casi nei quali una normativa speciale nata, in tal caso, per gli immigrati, assume successivamente i caratteri dell’applicabilità come criterio generale per altre situazioni soggettive, quali la tutela delle persone disabili, col fondamento comune del concetto di discriminazione.

Fra le novità principali, la tutela dalle discriminazioni poste in essere sia dal privato che dalla pubblica amministrazione, la tutela dalle discriminazioni sia dirette che indirette, nonché dalle molestie. Inoltre, è previsto che il giudice possa intervenire in via d’urgenza con un’ordinanza per rimuovere la discriminazione.

La legge si applica dunque a tutti i casi di discriminazione commessi nei vari gli ambiti della vita, ad esclusione solamente dei casi di discriminazione su lavoro, disciplinata dal D.lgs 216/03.

Le ipotesi di discriminazione contro cui è possibile reagire mediante la Legge n.67/2006 sono:

  • discriminazione diretta che si ha quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
  • discriminazione indiretta si realizza quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
  • Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Prendere il treno o la metropolitana, frequentare la scuola vicino casa, fare la spesa al supermercato, fare due passi in città, prelevare dal bancomat, prendere un autobus: sono tutte azioni semplici e banali, che ognuno di noi compie quotidianamente, ma che le persone disabili troppo spesso non possono compiere a causa della presenza delle barriere architettoniche. Ancora, si pensi alla mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno, alla riduzione all’alunno disabile del numero di ore di sostegno, al rifiuto dell’iscrizione a scuola o al rifiuto di partecipazione ad una gita scolastica, alle inadempienze e ritardi della pubblica amministrazione a motivo dell’handicap: sono tutte situazioni che discriminano la persona diversamente abile e che vanno contrastate con un’azione civile ad hoc, quale è appunto la procedura predisposta dalla Legge 67 del 2006.

L’azione si propone tramite ricorso che va presentato al Tribunale del luogo di domicilio della persona discriminata. Tale competenza territoriale è ritenuta inderogabile e non può subire modifiche.

Il giudice competente a decidere del ricorso quindi è quello ordinario anche se l’atto discriminatorio è posto in essere da una Pubblica Amministrazione, a nulla non rilevando infatti che il comportamento discriminatorio sia stato posto in essere dalla pubblica amministrazione e sia riconducibile all’applicazione di un atto amministrativo.

Al contrario, nell’ipotesi in cui l’amministrazione ponga in essere atti lesivi degli interessi generali dei disabili, non classificabili a priori come discriminatori e aventi specificamente contenuto amministrativo, in tal caso, le associazioni e gli enti abilitati e riconosciuti dal Ministero per le pari opportunità, possono proporre azione per la tutela giurisdizionale, ma in sede amministrativa.

Tornando alla proposizione del ricorso, esso può essere depositato, tramite un legale ma anche personalmente, presso la cancelleria del Tribunale in composizione monocratica, quando la persona disabile ritiene di avere subito un atto discriminatorio dal privato o dalla pubblica amministrazione. Sono legittimati ad agire in nome e per conto del disabile anche le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

A questo punto il Tribunale, omettendo qualsiasi formalità, procede agli atti di istruzione che ritiene necessari al fine del provvedimento richiesto e decide con ordinanza di rigetto o di accoglimento del ricorso.

Si tratta di una procedura snella che assegna, tra l’altro, al Giudice poteri forti che si manifestano non solo in sede di stesura del contenuto dell’atto, ma già in sede di istruzione della causa, lì dove il magistrato non è legato dai pur rari formalismi del processo civile, ma è guidato anche da ragioni di opportunità.

Con l’ordinanza il giudice potrà:

  1. Condannare al risarcimento del danno, anche non patrimoniale
  2. Ordinare la cessazione della condotta antidiscriminatoria.
  3. Adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione
  4. Imporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate

Inoltre, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Molto interessante è la previsione che nei casi di urgenza, “il Tribunale provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a 15 giorni, assegnando all’istante un termine non superiore a 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

Grazie alla legge n.67 la persona disabile vittima di discriminazioni gode di una duplice forma di tutela: una di tipo inibitoria, volta alla cessazione della condotta ed alla rimozione degli effetti della discriminazione; l’altra, eventuale, di tipo risarcitoria, consistente appunto nel prevedere un risarcimento del danno sofferto.

Tuttavia, ad oggi i processi celebrati in base alla L. 67 del 2006 sono ancora pochi per cui si auspica che le persone con disabilità e le loro famiglie possano conoscerlo e chiederne l’applicazione tutte le volte in cui vengano ravvisati comportamenti discriminatori lesivi verso la propria persona o quella di un proprio congiunto in ogni ambiente della vita, a partire dalla vita sociale per arrivare alle relazioni pubbliche, alla vita lavorativa, alla scuola.

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