Attualità

Nessun abuso d’ufficio: assolto dirigente tecnico comunale di Parabita

PARABITA – Si chiude positivamente per il Comune di Parabita la vicenda degli interventi di manutenzione del palazzo ex Convento dei Domenicani e della Scuola dell’Infanzia “G. Pisanello”. Il GIP Carlo Cazzella ha dichiarato non doversi procedere perché i fatti non sussistono nei confronti del dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, geom. Sebastiano Nicoletti, imputato dei reati di falso ed abuso d’ufficio, nonché nei confronti dei membri della Commissione di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e di direzione dei lavori. Gli atti del procedimento di gara furono impugnati davanti al Giudice Amministrativo da un architetto, in qualità di capogruppo del raggruppamento che rivendicava l’aggiudicazione di detti lavori e l’errata formulazione del bando che non prevedeva espressamente la figura dell’architetto. Il Comune di Parabita si costituì con l’Avv. Pietro Quinto rilevando la piena legittimità degli atti e in tal senso il TAR Lecce rigettò il ricorso. In sede di appello il Consiglio di Stato, sempre sulla base delle eccezioni dell’Avv. Pietro Quinto, dichiarò improcedibile il ricorso d’appello rilevando come l’architetto e il suo raggruppamento non avessero titolo e legittimazione a partecipare alla gara, nel frattempo aggiudicata alla ditta D’Apollonio, perché non in possesso dei requisiti previsti dal bando.

La vicenda fu trasferita in sede penale.

Nel corso della discussione davanti al GIP, l’Avv. Pietro Quinto, nell’interesse del geom. Nicoletti, imputato di falso e abuso d’ufficio per le stesse vicende oggetto dei giudizi amministrativi, ha contrastato l’iniziativa dell’architetto di costituzione di parte civile e, nel merito, ha rilevato come gli accertamenti effettuati dai giudici amministrativi avessero la stessa incidenza anche nella valutazione del Giudice Penale in merito alla interpretazione della normativa applicabile nella particolare procedura ed avuto riguardo alla natura dei lavori da eseguirsi in prevalenza sui beni immobili non sottoposti a vincolo di tutela.

Il GIP ha dapprima rigettato la richiesta di costituzione di parte civile e quindi ha pronunciato il verdetto di non luogo a procedere perché i fatti non sussistono.

I componenti della Commissione di gara che erano imputati solo per il reato d’abuso d’ufficio circa la valutazione nel merito dell’offerta dell’impresa aggiudicataria sono stati difesi dagli Avv.ti Roberto Marra, Antonio Zecca e Francesco Zompì.

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