Attualità

Luigi Quinto su Grandaliano: “L’Ager non ha voluto porre fine ai contenziosi”

LECCE – “Le dichiarazioni del Commissario Grandaliano all’indomani della pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno reso definitivo l’obbligo per i Comuni di corrispondere al gestore consistenti somme a titolo di rideterminazione tariffaria, dimostrano plasticamente le ragioni per cui fino ad oggi la ditta è stata costretta al contenzioso per ottenere il riconoscimento dei propri diritti -La controreplica è dell’avvocato Luigi Quinto, che rappresenta la società Progetto Ambiente, che gestisce l’impianto- Il Commissario dell’Ager -dice- si preoccupa di rivendicare il potere di determinare le tariffe, ma non dice che la società non ha mai disconosciuto quella competenza e non ha mai preteso di determinare unilateralmente la tariffa. Ha anzi chiesto proprio all’Agenzia di adottare un provvedimento che potesse porre fine ai contenziosi e, solo a causa del rifiuto di quest’ultima, ha provato a perseguire la strada dell’accordo con i Comuni.

L’Ager sa bene che sei sentenze del TAR di Lecce del marzo scorso hanno riconosciuto a chiare lettere che il principio comunitario del c.d. “full recovery cost”, che vuol dire letteralmente “integrale copertura dei costi”, deve trovare applicazione anche al contratto di Progetto Ambiente.

Lo stesso TAR ha precisato che vanno esclusi dalla copertura solo i costi non necessari, perché conseguenza di scelte inefficienti del gestore.

Torna quindi d’attualità la proposta che Progetto Ambiente ha formulato oltre un anno fa, chiedendo all’Agenzia di determinare la tariffa come avviene per tutti gli impianti di trattamento rifiuti in Italia e nella stessa Regione Puglia per Amiu ed Aseco, facendo cioè l’analisi dei costi ed escludendo quelli frutto di scelte inefficienti del gestore. A questa richiesta non è stato dato riscontro.

L’Agenzia si è trincerata dietro l’affermazione secondo cui il TAR avrebbe riconosciuto la legittimità della tariffa dalla stessa determinata, omettendo però di riferire che quel provvedimento, se è vero che ha superato il vaglio del giudice amministrativo sulle censure proposte dai Comuni che ritenevano la tariffa troppo alta, è però ancora sub judice innanzi al TAR del Lazio rispetto alle contestazione della ditta che rivendica una maggiore tariffa proprio in applicazione del principio della copertura dei costi efficienti. Principio già riconosciuto valido dal TAR Lecce, che non si è però pronunciato sul ricorso di Progetto Ambiente per un problema di competenza territoriale”.

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