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Disabilità che danno diritto all’esonero dalle visite di revisione

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Disabilità che danno diritto all’esonero dalle visite di revisione dell’invalidità civile e dell’ handicap

Le persone che hanno una disabilità stabilizzata o ingravescente hanno diritto di essere esonerati da ogni visita medica diretta alla verifica della permanenza dello stato di invalidità civile o dell’handicap (legge 104).

Già dieci anni fa il Decreto Ministeriale del 02 agosto 2007, attuativo dell’art. 6 della Legge n.80 del 2006, ha individuato un elenco di patologie che escludono dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, ed ha anche provveduto ad indicare la relativa documentazione sanitaria da esibire a visita.

Purtroppo, le prescrizioni indicate nel provvedimento appena citato non vengono sempre applicate, anzi molto spesso vengono proprio eluse, tant’è che molte persone, portatrici di tali patologie, lamentano il fatto di essere chiamati nel tempo a visita di revisione (ordinaria estraordinaria) dell’invalidità civile o dello stato di handicap.

Quindi, risulta molto importante che si sia a conoscenza di tale diritto che comporta la possibilità di essere esonerati dalle visite di controllo.

Requisiti per l’esonero

  1. Il primo requisito previsto dalla legge è quello di avere patologie o menomazioni stabilizzate o ingravescenti, come stabilito dalla Legge n. 80 del 2006.

Inizialmente, l’esonero era previsto solo per coloro che fossero anche titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione. La successiva Legge n.114/2014 sulla semplificazione amministrativa ha invece garantito l’esonero dalle visite di verifica o revisione a tutte le persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, anche se non titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione. E’ venuto dunque meno il requisito del possesso dell’indennità di accompagnamento precedentemente previsto.

  1. Il secondo requisito è che la patologia o le patologie di cui soffre la persona rientri in una delle voci definite dal Decreto Ministeriale 2 agosto 2007.

Sì, perché il Decreto ministeriale ha individuato 12 patologie che danno la possibilità di non essere più chiamati a visita di controllo poiché riguardano condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria. Va specificato che il decreto non riporta singole diagnosi, bensì condizioni patologiche.

Di seguito si elencano le 12 voci:

1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia.

2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica.

3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile.

4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide.

5) Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8.

6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica.

7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati.

8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva; atassie; afasie; lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento.

9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco.

10) Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione.

11) Deficit totale della visione.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale.

12) Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia.

Lo spirito della norma è molto chiaro e consiste appunto nell’evitare inutili visite di revisione a persone che posseggono i requisiti di cui sopra. Nonostante ciò, ancora oggi si segnala una difforme applicazione delle prescrizioni della legge e le tutele a favore dei cittadini sono praticamente assenti.

Quindi, cosa deve fare il cittadino che sia in possesso della certificazione di invalidità civile o handicap che preveda una data di revisione, ma che abbia una delle patologie indicate nel decreto ministeriale?

Va subito precisato che se la persona convocata a visita di revisione non si presenta (senza gravi motivi certificati), l’erogazione di pensioni, assegni, indennità viene sospesa; per tale motivo occorre sempre presentarsi a visita, chiedendo in tale sede, mediante l’esibizione di certificazione sanitaria adeguata, l’annotazione relativa al diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante. Nel caso in cui tale diritto non venga riconosciuto si può avviare un ricorso davanti ad un giudice con l’assistenza di un legale.

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