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Ricognizione strutture stagionali, la soprintendente all’attacco: dette “affermazioni non veritiere”

SALENTO – La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Brindisi Lecce e Taranto intende fare alcune precisazioni sulla lettera inviata ai Comuni perché avviassero l’attività di ricognizione delle strutture stagionali sui territori costieri. La soprintendente Maria Piccarreta parla di “gravi affermazioni, non veritiere e fuorvianti, apparse sulla stampa nelle scorse settimane” .

A proposito della convenzione di Manfredonia, scrive: “L’intesa raggiunta fra la Soprintendenza di Barletta Andria Trani e Foggia, il Comune di Manfredonia e gli imprenditori balneari, più volte richiamata a sproposito, prevede la possibilità di mantenimento delle strutture esclusivamente in una parte del territorio di Manfredonia, ovvero il “litorale urbano di Siponto (…) poiché si tratta di zone già antropizzate”. Prevede inoltre deroghe relative a lidi già presenti in corrispondenza dei villaggi turistici “storici” realizzati negli anni Settanta del secolo scorso, ma in tutti i casi limitate alle attività connesse alla destagionalizzazione. Tale accordo è stato messo a punto in base al Piano delle Coste e ad una ricognizione puntuale delle strutture presenti.

Non corrisponde quindi assolutamente a verità che “da Bari in su le strutture possono essere mantenute per tutto l’anno”, ma è anzi la dimostrazione che non è possibile stabilire una regola uguale per tutti.

Non corrisponde a verità -continua- che “in tutta Italia gli stabilimenti balneari restano montati per tutto l’anno, la richiesta di smontaggio avviene solo in Puglia”; è vero invece che in molte regioni (per esempio Liguria, Sardegna, Abruzzo, Emilia Romagna) è normalmente prevista la stagionalità riguardo agli stabilimenti balneari“.

E ancora: „I permessi a costruire in zone sottoposte a vincolo paesaggistico devono essere preceduti da un’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dalla Regione o dai Comuni dalla stessa delegati, con parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni locali per il paesaggio.

L’autorizzazione paesaggistica è subordinata all’acquisizione del parere, obbligatorio e vincolante, della Soprintendenza. La Regione o i Comuni potrebbero rilasciare autorizzazioni paesaggistiche in contrasto col parere della Soprintendenza solo ed esclusivamente nei casi in cui gli strumenti urbanistici dei Comuni (PUG e Piani delle coste) fossero in vigore, fossero stati adeguati alle prescrizioni del PPTR e avessero ottenuto l’esplicito benestare del Ministero.

Anche in questi casi il parere resterebbe obbligatorio e l’eventuale parere discordante dovrebbe essere adeguatamente motivato. Sta di fatto, però, che non è possibile riscontrare nel Salento quest’ultima casistica, da cui quindi si deduce che il parere della Soprintendenza continua ad essere vincolante.

Premesso che leggi e ordinanze regionali, come rammentato più volte dalla Corte Costituzionale, non possono in alcun modo derogare alle leggi statali, si sottolinea come la Legge Regionale 17/2015, in riferimento al mantenimento degli stabilimenti balneari preveda che “Ai fini demaniali marittimi [ovvero non ai fini paesaggistici] le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare”. Il Consiglio di Stato (sentenza 2892/2015 sottolinea come il termine “possono” stia ad indicare che il mantenimento per l’intero anno solare rappresenta un’ipotesi eccezionale, in parte giustificata dal carattere comunque temporaneo delle concessioni demaniali.

Non può quindi corrispondere a verità quanto presentato come paradosso, ovvero che “la Regione Puglia con ordinanza dirigenziale autorizza titolari e gestori degli stabilimenti a restare aperti 365 giorni l’anno”. Talmente paradossale da non essere vero.

Relativamente ai citati ricorsi al Tar che hanno “quasi sempre ribaltato la decisione della Soprintendenza”, per completezza d’informazione sarebbe il caso di indicare come il TAR non sia che il primo grado del giudizio amministrativo. Il secondo grado, rappresentato dal Consiglio di Stato, ad oggi, su 24 sentenze appellate su richiesta della Soprintendenza, ha emesso 13 sentenze in cui, nella totalità dei casi ha ribaltato il giudizio, rendendo nuovamente valido il parere della Soprintendenza. Gli altri 11 casi sono ancora in attesa di sentenza, ma risultano già 3 ordinanze con analogo orientamento“.

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