Epatite, cirrosi, tumore al fegato: diritti e risarcimento

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L’epatite è un’infiammazione del fegato che, a seconda della gravità, può diventare altamente invalidante e dare diritto alla concessione di una serie di agevolazioni, esenzioni, prestazioni economiche e, se contratta per errore medico, può dare diritto ad un risarcimento danni.

Due sono le tipologie di epatite:

  • l’epatite acuta, la cui guarigione può avvenire nell’arco di qualche giorno o in poche settimane;
  • l’epatite cronica, che invece può sfociare in una cirrosi epatica.

L’epatite va poi distinta in base al tipo di virus che la provoca, quindi l’epatite può essere: A, B, C, D, E, F e G. Le prime tre sono quelle più comuni.

L’epatite A colpisce, soprattutto, gli adulti e si trasmette per via orale e fecale attraverso l’ingestione di cibi o bevande infettate da acque sporche. Nel 90% dei casi la guarigione completa avviene in modo spontaneo e raramente si trasforma in epatite cronica.

L’epatite B si trasmette con il sangue infetto o mediante un rapporto sessuale non protetto e può evolvere, a seconda dello stato immunitario della persona, in:

  • epatite acuta, che nel 90% dei casi sfocia in una completa guarigione;
  • epatite fulminante, avente una mortalità molto elevata, e che può richiedere un trapianto di fegato;
  • epatite cronica che può, nell’arco di dieci anni circa, danneggiare le funzioni del fegato e provocare cirrosi epatica, nonché tumore al fegato;
  • portatore attivo di epatite, è la situazione di chi ha la malattia, ma essa non crea alcun danno al fegato.

Infine, l’epatite C che si trasmette attraverso il sangue. Essa, nella prima fase del virus causa un’epatite acuta che può diventare cronica dopo 6 mesi e che, dopo 1 anno può anche provocare una cirrosi epatica o complicanze più gravi.

Quali sono allora i diritti delle persone con epatite? I diritti variano a seconda della tipologia di virus contratto. Vediamoli nel dettaglio.

L’esenzione dal ticket sanitario

Ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket chi soffre di epatite cronica attiva e di cirrosi epaticaInfatti, il DM n.329 del1999 prevede che determinate categorie di pazienti cronici abbiano il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sulle prestazioni indispensabili per il controllo e monitoraggio della patologia. 

In pratica, ad ogni patologia viene attribuito un codice di esenzione che per l’epatite cronica attiva corrisponde al codice 016, mentre per la cirrosi epatica al codice 008. Il codice esenzione per le patologie oncologiche (nel caso del tumore al fegato) è invece lo 048.

Ad ogni codice corrisponde un elenco di prestazioni esenti dal pagamento del ticket tranne che per il codice 048 (tumore al fegato) per il quale tutte le prestazioni sanitarie (sia diagnostiche che specialistiche) ritenute appropriate per il monitoraggio delle patologie e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti sono esenti!

A chi va richiesta l’esenzione ticket?

L’esenzione deve essere richiesta all’ASL di residenza dell’interessato, allegando un certificato medico di struttura ospedaliera o privata ma convenzionata col SSN che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel DM n.329/99. In alternativa, può essere presentata anche copia della cartella clinica rilasciata da un ospedale pubblico o privato convenzionato, il verbale di invalidità civile, il certificato delle Commissioni mediche degli ospedali militari, le certificazione delle Istituzioni sanitarie pubbliche di un Paese Ue.
La stessa persona può anche avere diritto a più esenzioni, ossia un malato di cirrosi epatica ha diritto sia all’esenzione per epatite cronica che per cirrosi.

Invalidità civile

Il malato di epatite cronica attiva ha diritto all’invalidità civile, che è valutata al 51% nella tabella delle percentuali di invalidità.

Inoltre, ha diritto ad iscriversi nel collocamento obbligatorio che richiede una percentuale minima del 46%, e poi essere conteggiato dall’azienda nelle quote di riserva relative alla legge sul Collocamento obbligatorio, purché assunto almeno con un contratto part-time del 50% più un’ora.

Il riconoscimento di una percentuale di almeno il 51% permette inoltre il diritto all’erogazione gratuita di protesi ed ausili.

Se, l’epatite cronica peggiora evolvendo in cirrosi epatica, il malato ha diritto ad una percentuale di invalidità civile compresa tra il 71% e l’80%. Se nello specifico venga riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 74%, all’interessato spetterà, sempre che vi siano gli altri requisiti di legge, l’assegno mensile di invalidità per invalidi civili parziali per 13 mensilità.

Se poi l’invalidità riconosciuta supera il 75%, il malato di cirrosi ha diritto a benefici pensionistici; in particolare, per ogni anno lavorato dal 2002 in poi, vengono accreditati 2 mesi di contributi figurativi in più fino ad un massimo di 5 anni.

Inoltre, se la cirrosi evolve in tumore del fegato, a seconda della gravità dello stesso, il malato può avere diritto alla pensione di inabilità civile per invalidi civili totali e/o all’indennità di accompagnamento.

La domanda di invalidità civile deve essere presentata all’Inps per via telematica, allegando il certificato medico introduttivo rilasciato dal medico curante.

Il periodo di comporto

Il malato di epatite cronica che lavora e che deve assentarsi per malattia dal posto di lavoro, può usufruire del periodo di comporto, ossia di quel periodo durante il quale non può essere licenziato. La durata del periodo di comporto varia a seconda del Contratto nazionale di categoria.  Per poter godere di tale agevolazione, il malato dovrà avere un attestato rilasciato dall’ufficio medico-legale dell’Asl di competenza.

Epatite contratta per emotrasfusione

Se il malato di epatite ha contratto la patologia a causa di una trasfusione di sangue o di emoderivati infetti ha il diritto di chiedere un risarcimento.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 1355 del 2014 ha confermato il diritto dei danneggiati da trasfusioni ad un risarcimento del danno e la responsabilità del Ministero della Salute per non aver vigilato sull’attività di raccolta, di distribuzione e di somministrazione del sangue e degli emoderivati.  Inoltre, una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma dell’11 aprile 2017 ha stabilito che il Ministero della Salute dovrà risarcire a coloro che hanno subito danni da trasfusione i danni biologici, morali e patrimoniali subiti, in un separato giudizio.

Tale diritto al risarcimento del danno è però soggetto al termine di prescrizione quinquennale; ciò significa ch la causa per ottenere il detto risarcimento va proposta entro 5 anni, altrimenti non si potrà più ottenere alcunché (Cass. n. 17403/14).

 

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