LECCE- Possedere una quota di un appartamento in comunione non preclude i benefici di cui si gode per la “prima casa”. Lo dice una sentenza della Corte di cassazione , che ha dato ragione ad un contribuente, in un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
Il beneficio fiscale in oggetto prevede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota ridotta al 3% (invece del 7%), oltre all’applicazione in misura fissa (€ 200,00) dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale. “La Cassazione -è il commento dell’avvocato Leonardo Leo- è ferma nell’escludere il beneficio “prima casa” solo nei confronti di acquirente di altro immobile acquistato in comunione con il coniuge, non ritenendo che la comunione ordinaria su altro cespite immobiliare con il coniuge possa integrare la destinazione del bene ad abitazione dello stesso in via esclusiva”.
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