Le persone titolari di pensioni di basso importo e che non hanno altri redditi ovvero che hanno redditi non superiori ai limiti previsti annualmente dalla legge, possono avere diritto a un incremento della pensione e quindi alla c.d. maggiorazione sociale, il cui importo varia in base all’età del pensionato.
La maggiorazione è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dalla legge finanziaria al fine di garantire un importo di pensione fino a € 516,46 al mese, per tredici mensilità. Ogni anno tale importo viene aumentato in misura pari all’incremento del trattamento minimo delle prestazioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
A chi spetta la maggiorazione sociale?
Spetta ai titolari di:
– pensione di anzianità o vecchiaia
– assegno ordinario di invalidità (L. 222/84)
– pensione ai superstiti.
L’aumento spetta ai pensionati aventi un’età pari o superiore a 70 anni; invece, per i pensionati aventi un’età compresa fra 65 e 70 anni, l’età anagrafica è ridotta in relazione alle settimane di contribuzione versate.
La maggiorazione spetterà, invece, solo al raggiungimento dell’età minima di 60 anni per:
– gli inabili civili
– inabili al lavoro (art. 2, L. 222/84)
– i ciechi assoluti
– i sordomuti
Al compimento dei 70 anni di età, la maggiorazione spetta anche:
– ai titolari di assegno sociale
– ai titolari di pensione sociale (o della sola maggiorazione della pensione sociale)
– ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria
– ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
– ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere
Limiti di reddito
L’integrazione, se un tempo veniva concessa a chiunque avesse maturato il diritto a pensione, oggi è legata ai redditi personali per coloro che vivono da soli o ai redditi della coppia per coloro che sono coniugati.
La maggiorazione è concessa a condizione che i beneficiari rientrino nei seguenti limiti di reddito:
- se non coniugato: non sia in possesso di un reddito annuo proprio pari o superiore alla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo + l’ammontare annuo dell’incremento.
- se coniugato: (non legalmente ed effettivamente separato) non possieda un reddito proprio annuo pari o superiore a quello previsto per il pensionato solo e, cumulato con quello del coniuge, un reddito totale pari o superiore alla somma dell’ammontare annuo del limite personale + l’ammontare annuo dell’assegno sociale.Qualora il pensionato sia in possesso di redditi, personali o cumulati con il coniuge, inferiori ai limiti massimi previsti, l’incremento viene corrisposto per differenza, fino al raggiungimento di detti limiti.
Maggiorazione per i titolari di pensione sociale e assegno sociale
Abbiamo visto che l’incremento spetta ai pensionati aventi un’età pari o superiore a 70 anni indipendentemente dalla contribuzione versata.
Invece, per i pensionati aventi un’età compresa fra 65 e 70 anni l’età anagrafica può essere ridotta in ragione di un anno di età per ogni 5 anni di contribuzione, o frazione pari o superiore a due anni e mezzo (riduzione di un anno se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a due anni e mezzo).
Ad esempio:
– 70 anni di età o più,
oppure
– 69 anni età e contribuzione versata per almeno 5 anni
– 68 anni età e contribuzione versata per almeno 10 anni
– 67 anni età e contribuzione versata per almeno 15 anni
– 66 anni età e contribuzione versata per almeno 20 anni
– 65 anni età e contribuzione versata per almeno 25 anni
Ai fini della riduzione del requisito dell’età è valida tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, oppure in una forma esclusiva o sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, a condizione che non abbia dato origine ad un trattamento pensionistico.
Quali redditi si considerano per il diritto alla maggiorazione
Per la maggiorazione sociale, l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.
Fanno eccezione (ossia non si considerano) i redditi provenienti da:
– casa di abitazione;
– pensioni di guerra;
– assegno di accompagnamento;
– trattamenti di famiglia;
– sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità.
Dal 2008 si deve considerare anche un importo pari a 156,00 € a titolo di “quattordicesima”.