L’assegno mensile per gli invalidi civili parziali

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L’assegno mensile di invalidità è stato istituito con Legge n. 118 del 30 marzo 1971 che all’art. 13 prevedeva tale beneficio per gli invalidi ai quali fosse stata riconosciuta un’invalidità almeno del 67%.

Con successivo Decreto Legislativo n. 509 del 23 novembre 1988, n. 509, all’art 9, tale percentuale è stata elevata al 74%.

Requisiti

Per beneficiare dell’assegno mensile di invalidità occorre:

  • Essere riconosciuti invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% ed il 99%;
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; nella Provincia di Bolzano è concessa anche ai minori in alternativa all’indennità di frequenza;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.795,57 (per l’anno 2014);
  • non svolgere attività lavorativa (tale condizione non è richiesta nella Provincia Autonoma di Bolzano);

Non occorre la necessaria iscrizione nelle liste di collocamento speciali per avere diritto all’assegno, ma l’interessato deve produrre all’Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva (dichiarazione di responsabilità) che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Tale dichiarazione va fatta entro il 31 marzo di ogni anno.

E’ importante sapere che è possibile l’iscrizione alle liste di collocamento mirato anche se la persona invalida svolge un’attività lavorativa minima che non comporti il superamento di un reddito personale annuo pari a 8000 euro (in caso di lavoro dipendente) o 4800 euro (in caso di lavoro autonomo, salvo maggiorazioni regionali; messaggi Inps n.3043 del 6.2.2008, n. 5783 del 6.3.2008 e n. 6324 del 17.3.2008). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l’assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all’assegno.

Divieto di cumulo

L’assegno è incompatibile con:

  • le pensioni di invalidità lavorativaerogate a qualsiasi titolo dall’INPS e da altri enti, per i lavoratori autonomi e dipendenti (art. 9, Legge 26 febbraio 1982, n. 54 ; art.1, comma 12, Legge 12 giugno 1984, n. 222 )
  • le pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, quindi anche con la rendita INAIL (Circolare INAIL, n. 54/93 ;  art. 3 Legge 407/90;  art. 12, Legge n. 412/91; Decreto 553/92)
  • le indennità di accompagnamento INAIL, INPS e altri Enti

E’ però data la facoltà all’interessato di optare per il trattamento più favorevole; l’opzione deve essere esercitata entro30 giorni dalla notifica del verbale dalla competente commissione sanitaria che ha riconosciuto l’invalidità parziale (D.M. 553/92) .

Unicamente nel caso di pluriminorazioni, l’assegno mensile è cumulabile con:

  • la pensione dei ciechi assoluti;
  • l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti;
  • la pensione dei ciechi parziali;
  • l’indennità speciale per ciechi parziali;
  • la pensione dei sordomuti;
  • indennità di comunicazione per sordomuti.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, l’assegno mensile di invalidità viene trasformato in assegno sociale. La trasformazione è automatica e l’importo dell’assegno sociale non può essere inferiore a quanto precedentemente percepito a titolo di assegno mensile di invalidità.

L’assegno mensile viene erogato dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

L’assegno mensile viene corrisposto per 13 mensilità e l’Importo per il 2014 è pari ad euro 279,19

 

 

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