PORTO CESAREO- Se il Revisore dei Conti intralcia o ritarda l’azione amministrativa del Comune o entra in conflitto con gli organi comunali esorbitando dai limiti della funzione revisionale è legittima la revoca da parte del Consiglio Comunale che è l’organo che lo ha nominato.
Lo ha stabilito il TAR di Lecce che ha definito la controversia sorta tra il Comune di Porto Cesareo, guidato dal Sindaco Salvatore Albano, ed un revisore dei conti.
L’Amministrazione, difesa dagli avv.ti Pietro Quinto e Francesco Fabrizio Tuccari, ha dimostrato nel corso del giudizio la fondatezza delle motivazioni del provvedimento di revoca, soffermandosi, in particolare, sui ritardi con cui il Revisore aveva fornito i pareri così mettendo a rischio l’approvazione di atti fondamentali della vita amministrativa quali i bilanci; la qual cosa andava molto al di là della attività di controllo e finiva per confliggere con gli interessi del Comune.