CronacaEconomia

Decreto ‘salva-Ilva’, ecco tutte le novità

TARANTO – La firma del Presidente Giorgio Napolitano al Decreto Legge ‘salva Ilva’ arriva con 2 novità sostanziali. il testo sarà applicato a  qualsiasi azienda di interesse strategico per il Paese. E poi, in sede di Riesame, autorizza la produzione per 36 mesi.

Sono 5 gli articoli del Decreto Legge e riguardano l’efficacia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la responsabilità nella conduzione degli impianti, i controlli e le garanzie, la copertura finanziaria ed entrata in vigore.

Nell’articolo 1, il provvedimento spiega che nel caso di stabilimento di interesse strategico nazionale e quando sono occupati almeno 200 lavoratori qualora vi sia la “necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione, il Ministro dell’Ambiente può autorizzare, in sede di Riesame dell’AIA la prosecuzione dell’attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento al fine di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA è punita con sanzione amministrativa fino al 10% del fatturato della società”.

“Le disposizioni previste – si spiega al comma 4 del Decreto – trovano applicazione anche quando l’Autorità Giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell’Autorizzazione, l’esercizio dell’attività d’impresa”.

Ogni 6 mesi il Ministro riferisce in Parlamento lo stato di attuazione dell’AIA.

Nell’articolo 2, si ribadisce che la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti, rimane in carico ai titolari dell’AIA.

L’articolo 3, riguarda l’efficacia dell’AIA e nel 3° comma, si dice esplicitamente che l’azienda è “autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Decreto. Entro 10 giorni ai fini del monitoraggio dell’esecuzione delle prescrizioni dell’AIA è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica – dopo delibera del CDM e su indicazione dei Ministri dello Sviluppo, della Salute e dell’Ambiente – per un periodo non superiore a 3 anni un Garante di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del Decreto. Il suo compenso non sarà superiore a 200.000 euro lordi annui. In caso rilevasse criticità potrà proporre ‘idonee misure’ fra cui eventuali provvedimenti di Amministrazione straordinaria”.

Il Ministro dell’Ambiente riferirà ogni 6 mesi alle Camere sul rispetto dell’AIA.

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