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Scuola, Corte Costituzionale: le Regioni non possono decidere su pandemia

PUGLIA- Una legge regionale può esser impugnata dal Governo dinanzi la Corte Costituzionale, un’ordinanza davanti ai giudici del tribunale amministrativo. La sentenza emessa ore fa dalla Corte, rispetto ad una legge regionale della val d’Aosta in contraddizione con le disposizioni del Governo in materia di pandemia, potrà esser un precedente affinché il Tar Pugliese continui a valutare i ricorsi contro le ordinanze della regione Puglia.

La sentenza in questione recita così: “La Corte costituzionale ha esaminato nel merito il ricorso del Governo contro la legge della regione Valle d’Aosta-Vellée d’Aoste n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 diverse da quelle statali… “ ed ancora: “In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che il ricorso è stato accolto, limitatamente alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto misure di contrasto all’epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale.

La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale”.

Sentenza chiara rispetto alle future decisioni ed ordinanze che potranno esser impugnate in sede amministrativa regionale ma, malgrado ciò, proprio nella giornata di oggi il Presidente Emiliano, incontrando i ministri Gelmini e Speranza e i presidenti delle altre Regioni Italiane, ha sottolineato come esista ancora l’articolo 32 della legge sulla riforma sanitaria, che dà alle regioni il potere di emettere provvedimenti più restrittivi di quelli dei Dpcm”.

 “Questa particolare situazione prevede, ha detto rivolgendosi ai ministri- o che voi eliminate completamente i poteri ex art. 32 dei presidenti delle regioni, oppure che si decida, sulla scuola, di utilizzare la didattica integrata a distanza in questa fase, perché non farlo sarebbe una omissione di misure di sicurezza sul lavoro estremamente grave e rilevante in caso di incidente sul lavoro.

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