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Mancanza di liquidità “incolpevole”, nessuna sanzione fiscale per il contribuente

LECCE – “Una sentenza importante, soprattutto in questo periodo di pandemia”. Così l’avvocato Maurizio Villani illustra il pronunciamento della CTR -commissione tributaria regionale- della Puglia – Sez. 4 – che, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito sollevate del legale leccese, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato la favorevole sentenza di primo grado che aveva annullato le sanzioni fiscali perché il contribuente non aveva potuto versare le imposte per la crisi di liquidità.

In particolare, riguarda la mancanza di liquidità da parte di un’agenzia di vigilanza privata. Mancanza che era dovuta anche al fatto che molti clienti si erano resi morosi negli anni 2007, 2008 e 2009.

Anche sulla base di sentenze della Corte di Cassazione, la sentenza ha ribadito il principio che non sono dovute le sanzioni fiscali quando gli omessi versamenti delle imposte sono dovuti a forza maggiore per mancanza di colpevolezza da parte del contribuente”.

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