LECCE – Sulla sentenza del Tar di Lecce interviene anche per il presidente nazionale del SIB, Antonio Capacchione: “I Comuni ritardatari ne prendano doverosamente atto e procedano senza indugio alla formalizzazione delle proroghe. ”La sentenza del TAR di Lecce, chiarisce che non spetta alla pubblica amministrazione disapplicare una norma ritenuta in contrasto con una direttiva europea bensì eventualmente al Giudice in sede di impugnativa su ricorso di un avente interesse.Infatti “rileva il Collegio che risulterebbe del tutto illogico ritenere che il potere di disapplicazione della legge nazionale, ……….attribuito in via automatica e addirittura vincolata al dirigente comunale”. A ciò si aggiunga,analogamente a quanto anche ribadito dal Consiglio di Stato nella ormai nota sentenza del 28 novembre 2019,che l’atto di proroga potrebbe essere eventualmente annullabile ma non è certamente nullo. Si chiarisce altresì che la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2020 non è“vincolante per il Comune né per le amministrazioni destinatarie della stessa”. In definitiva con questa sentenza si sottolinea l’illegittimità dell’inerzia della Pubblica amministrazione nel non applicare la legge nr. 145\2018 che ha stabilito la proroga delle concessioni demaniali marittime. È una sentenza importante che speriamo contribuisca a indurre ad applicare celermente la legge quei comuni e quei funzionari comunali ancora titubanti e dubbiosi”.