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Referendum, Regionali, Amministrative: ecco come si vota

BARI – Seggi aperti domenica 20 settembre, dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. In tutti i comuni della Puglia si voterà per il referendum e per il rinnovo del Consiglio regionale, mentre in 28 comuni delle province di Lecce, Brindisi e Taranto anche per il rinnovo del Consiglio comunale.

E allora, a seconda della scheda, vediamo come si vota:

REFERENDUM

La scheda è azzurra. Il quesito stampato sulla scheda è: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”

L’elettore potrà semplicemente crociare la casella del Sì o del No.

Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza che per il referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità; non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l’esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

ELEZIONI REGIONALI

La scheda è arancione.

L’elettore può:

  • votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato;

  • votare solo per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

  • votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

  • è anche consentito il voto disgiunto: ovvero votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

L’elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per un candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista.

Nel caso di espressione di due preferenze, devono obbligatoriamente riguardare candidati di sesso diverso e della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

https://www.youtube.com/watch?v=529n_U0WAFI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

  • Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza.

  • Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco o solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.
È eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

  • tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;
  • tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;

  • esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 4 e lunedì 5 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il Ministero dell’Interno ricorda che “secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate “. Naturalmente il tutto deve avvenire in quel momento, una volta usciti dal seggio non si torna indietro.

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