Attualità

Interdittiva Gial Plast, giudice ordina reintegro del primo dei 20 operai licenziati

TAVIANO- Con una sentenza del Giudice del Lavoro è stata disposta la reintegrazione del primo dei venti operai della Gial Plast, azienda di raccolta rifiuti, licenziati dopo l’interdittiva antimafia che ha colpito la società di Taviano. Il dipendente era stato licenziato perché a pesare sul provvedimento della Prefettura – stando alle motivazioni riportate – c’erano anche i precedenti penali a suo carico risalenti a venti anni fa.

Gli avvocati Fernando Caracuta e Francesco Piro hanno rappresentato al giudice la illegittimità del licenziamento intimato a danno di un lavoratore che ha già scontato le proprie condanne e ricostruito la propria vita lavorando onestamente e costruendosi una famiglia. Il giudice ha ritenuto che il lungo decorso del tempo, unitamente al tipo di reati commessi, non erano tali da ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e, conseguentemente, da comportare l’immediato licenziamento.

Come fa sapere il sindacato Cobas, “allo stesso modo, il Giudice del Tribunale di Lecce ha ritenuto inesistente, al momento del licenziamento, qualsiasi ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro o il regolare funzionamento di essa che, ai sensi della L. 604/66, potesse giustificare il licenziamento intimato al lavoratore. La predetta inesistenza è stata, inoltre, ritenuta manifesta perché, come dimostrato dalla difesa del lavoratore, quest’ultimo, stando ai certificati del Casellario e dei carichi pendenti prodotti, non risultava essersi mai reso responsabile di uno dei c.d. reati spia previsti dalla legge, né avere procedimenti pendenti a suo carico”.

Il giudice, pertanto, ha accolto il ricorso presentato dai difensori del lavoratore ed ha così deciso: “Il recesso datoriale va annullato, ai sensi dell’art.18, quarto e settimo comma, L.300/70 e  GIAL PLAST  s.r.l., soggetto che ha intimato il licenziamento impugnato, deve essere condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di una indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento all’effettivo reintegro e comunque non superiore a dodici mensilità, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento sino al soddisfo, nonché  al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.

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