Cronaca

Concerto annullato a Belloluogo: il Tar “stigmatizza” il comportamento del Comune

LECCE-Nella querelle che ha contrapposto durante l’appena trascorsa stagione estiva il concessionario del Parco Belloluogo ed il Comune di Lecce è intervenuta la pronuncia del TAR Lecce destinata a mettere un punto fermo nei rapporti tra i due.Tutto ha avuto inizio alla fine del maggio scorso quando il Dirigente del Settore attività produttive ha negato l’autorizzazione allo svolgimento del concerto dei Sud Sound System, programmato per il giorno 1 Giugno, sul presupposto che la manifestazione musicale non sarebbe stata compatibile con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e che non rientrasse nell’oggetto della convenzione che disciplina il rapporto concessorio. Il provvedimento di diniego è stato impugnato dal concessionario, difeso dall’Avv. Pietro Quinto, che ha dedotto la violazione del contratto che regolamenta il rapporto tra il Comune concedente ed il concessionario. Ha sostenuto in particolare l’Avv. Quinto che non poteva essere messo in discussione il diritto del concessionario di organizzare la manifestazione musicale sulla base del capitolato d’appalto, dell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria e del contratto stipulato. Ciò perché espressamente nell’oggetto della convenzione era previsto che a fronte degli oneri gravanti sul concessionario per la gestione e valorizzazione del parco in funzione della promozione di attività ricreative, ludiche e culturali rivolte a tutta la comunità, il concessionario aveva diritto di beneficiare dei proventi e dei ritorni economici derivanti proprio dalla organizzazione di “spettacoli, concerti ecc.”. L’unica condizione prevista dal bando e dal contratto era che in tali circostanze doveva comunque essere garantito il libero utilizzo del parco per una superficie pari al 60% con annessi servizi. Doveva essere garantita altresì la valorizzazione e la salvaguardia della Torre di Belloluogo e degli Ipogei. A tutto ciò si era attenuto il concessionario nella programmazione degli eventi per l’anno 2017 conseguendo le necessarie autorizzazione comunali ed altrettanto aveva fatto proponendo l’organizzazione del concerto dei Sud Sound System per il 1 giugno 2018.

Il TAR, accogliendo le argomentazioni della difesa del ricorrente, ha rilevato che in effetti la motivazione del diniego non era coerente con l’art. 5 del Capitolato d’Appalto ed era contraddittoria rispetto all’equilibrio delle condizioni disciplinanti il rapporto tra l’Amministrazione ed il concessionario. Il TAR ha altresì censurato il comportamento del Comune che a fronte di una comunicazione del programma risalente all’11 aprile 2018 aveva adottato l’atto di diniego in data 31 maggio, cioè “il giorno prima della manifestazione, senza alcuna preventiva interlocuzione procedimentale con la parte ricorrente”. Il TAR  ha annullato il provvedimento di diniego condannando il Comune di Lecce alla rifusione delle spese di giudizio. L’importanza della statuizione del TAR – ha commentato l’Avv. Quinto – consiste non solo nell’annullamento del provvedimento di diniego sulla specifica iniziativa, ma perché interpreta l’oggetto del contratto di concessione e le iniziative ammissibili nell’ambito di utilizzazione del Parco a tutela sia degli interessi collettivi che del concessionario.

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