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Il Tar boccia il Comune di Ostuni sulla gestione dei rifiuti

OSTUNI – Il Comune di Ostuni non può imporre al gestore del servizio raccolta rifiuti uscente di proseguire, contro la sua volontà, il servizio agli stessi patti e condizioni del contratto scaduto.

Lo ha stabilito la Seconda Sezione del TAR di Lecce che ha annullato il provvedimento del Comuni di Ostuni di proroga di un anno.

Accogliendo le tesi dell’Avv. Luigi Quinto, legale del raggruppamento di imprese costituito tra le società leccesi Gial Plast e Bianco Igiene Ambientale, il Giudice Amministrativo, ha rilevato l’inapplicabilità delle disposizioni normative utilizzate dall’Ente.

Il TAR ha censurato l’operato della P.A. anche perché le circostanze addotte per giustificare il provvedimento di proroga straordinario, vale a dire le difficoltà di concludere la gara da parte dell’ARO, non potevano considerarsi imprevedibili, come richiesto dalla norma, perché ben conosciute dal Comune quanto meno dal 24 novembre 2017.

“Se il Comune intende proseguire il rapporto con l’Ati Gial Plast/ Bianco – ha commentato l’Avv. Quinto – dovrà negoziare con la ditta condizioni economiche che garantiscano quanto meno la copertura dei costi di gestione. Altrimenti dovrà provvedere in altro modo. E dovrà fare presto perché, per effetto dell’annullamento del TAR, il servizio viene svolto senza titolo dal 15 maggio 2018”.

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