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Tariffe rifiuti, il Cds spegne le speranze dei Comuni: arretrati da pagare per 30 milioni

LECCE- Cinque sentenze dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato hanno respinto i ricorsi di 63 Comuni della provincia di Lecce che provavano a rimettere in discussione le sentenze del 2014 di riconoscimento di una maggiore tariffa in favore del gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani. Il tentativo era quello di far annullare le precedenti decisioni per il mancato coinvolgimento dei Comuni in quel contenzioso.

Di diverso avviso il Consiglio di Stato che, accogliendo le tesi dell’Avv. Luigi Quinto nell’interesse del gestore dell’impianto (la società Progetto Ambiente, di proprietà del Gruppo Marcegaglia e dell’Imprenditore tarantino Antonio Albanese), ha rilevato che “i Comuni opponenti hanno attribuito l’esercizio delle attività connesse ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani all’ATO.

Conseguentemente i Comuni non sono contraddittori necessari nel giudizio in questione, dove parte è stata invece correttamente l’ATO Lecce/1, alla quale partecipano attraverso l’assemblea, composta da tutti i Comuni”.

L’effetto della pronuncia è di rendere definitiva a tutti gli effetti la sentenza del 2014, confermata a questo punto dal Consiglio di Stato in ben tre occasioni: una in sede di appello ordinario, una in sede di revocazione e, l’ultima, in sede di opposizione di terzo.  A questo punto i Comuni dovranno versare le somme senza possibilità di dilazione, a meno di un accordo con il gestore. La strada dell’accordo è sempre possibile – ha dichiarato l’Avv. Luigi Quinto nell’interesse della società – a patto però che le Amministrazioni siano disponibili a riconoscere all’impresa la giusta tariffa, ma soprattutto che non si metta di traverso l’Agenzia regionale, che ha contrastato sino ad oggi ogni ipotesi di trattativa.

Negli ultimi mesi sono stato contattato da un gran numero di Comuni che hanno manifestato la volontà di porre fine all’estenuante contenzioso per poter finalmente programmare nei bilanci il relativo capitolo di spesa in modo certo e definitivo. Con molti di essi abbiamo persino raggiunto un accordo, che è stato però vanificato dal rifiuto del Commissario dell’Ager di ratificare la tariffa concordata.

La soluzione del conflitto sarebbe a portata di mano ed è stata tracciata dal Giudice Amministrativo che ha chiarito, in altra sentenza di qualche settimana fa relativa alla medesima vicenda contenziosa, che il gestore ha diritto alla copertura dei costi con il solo limite rappresentato dalla dimostrazione di una gestione efficiente del servizio, che è poi la proposta che ebbi modo di formulare un anno fa in una riunione svoltasi presso il Comune di Lecce.

E’ allora inspiegabile, alla luce del principio espresso dal Giudice Amministrativo, oltreché foriero di enormi danni per gli Enti locali, il rifiuto dell’Agenzia regionale di procedere alla determinazione della tariffa attraverso la copertura dei costi. La situazione è ancor più paradossale se si considera che la stessa Agenzia regionale aggiorna ogni anno la tariffa di smaltimento di altri impianti pubblici regionali gestiti da Amiu e da Aseco applicando proprio il principio della copertura dei costi, quello invocato dal gestore e condiviso dal TAR.

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