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Anas condannata a maxirisarcimento per aver “ostacolato” nascita stazione di servizio

LECCE- “I Giudici Amministrativi hanno sottolineato la responsabilità di ANAS per il ritardo con il quale ha esaminato la richiesta e per la violazione di quelle norme che la stessa ANAS si è data nell’esame delle istanze finalizzate alla apertura delle stazioni di distribuzione di carburanti su strade statali. Come tale –continua l’avv. Quinto- è una decisione che ha rilevanza sull’intero territorio nazionale”. Così commenta la decisione dei giudici amministrativi leccesi l’avvocato Pietro Quinto, che ha difeso una società che, dal 2014, tenta di aprire una stazione di servizio sulla Strada Statale 106, nel Tarantino; la richiesta, dopo vari solleciti, venne rigettata da ANAS perché, a suo dire, i lavori non erano ancora conclusi e la strada pertanto non era aperta al traffico. Da qui un primo ricorso che venne accolto dal TAR di Lecce avendo, in quella sede, la Società dimostrato quanto era noto a tutti , e cioè che la strada era aperta e trafficata. Rinnovata la diffida a provvedere, ANAS espresse nuovamente un diniego, questa volta asserendo che sul tratto di strada immediatamente precedente la costruenda stazione di servizio vi era un dosso e che quella presenza, in base alle Circolari della stessa ANAS, era di impedimento alla apertura dell’impianto. La Società era quindi costretta a proporre un nuovo ricorso che veniva nuovamente accolto dal TAR di Lecce perché, come sostenuto dal privato, non vi era alcun dosso, come del resto era comprovato dal fatto che non vi era il segnale di dosso. A quel punto ANAS pensò bene di apporre il cartello di dosso, così provocando un ennesimo ricorso da parte della Società. Il Tribunale Amministrativo decise di vederci chiaro e nominò un consulente-verificatore. “Dopo vari sopralluoghi, rilievi grafici e fotografici, finalmente la verità: il tratto di strada precedente il luogo dove la Società intende aprire l’impianto di distribuzione carburanti non presenta alcun problema di visibilità; vi è un semplice e lieve cambio di livello, in corrispondenza di un ponte cavalcavia, ma quel cambio di livello non influisce sulla piena visibilità”. Da qui la pesante sentenza del TAR leccese, che ha affermato alcuni importanti principi di diritto: l’Amministrazione non può, di volta in volta, introdurre motivi diversi di diniego.  Il Tar ha quantificato un risarcimento danni da 160.000 Euro, oltre 8.000 per ogni mese di ritardo. “E’ una sentenza con la quale il Giudice Amministrativo conferma di essere valido baluardo contro l’inerzia e le prevaricazioni dell’Amministrazione; una sentenza –conclude l’avv. Quinto– che fa giustizia e allontana l’idea della impunità della Pubblica amministrazione”.

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