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La Cassazione: il Comune di Gallipoli non deve risarcire ditta rifiuti perugina

GALLIPOLI – Nessuna condanna per il Comune di Gallipoli. E’ salvo il bilancio messo in pericolo da un contenzioso con una società di Perugia, attiva nel settore dei rifiuti, che aveva chiesto un risarcimento milionario al Comune per aver risolto anticipatamente nel 2001 il contratto di affidamento del servizio di igiene urbana. L’ultimo atto della vicenda si è svolto innanzi alla Corte di Cassazione che, con sentenza pubblicata nei giorni scorsi, ha respinto definitivamente la richiesta della Società di ottenere un risarcimento di 3 milioni e mezzo, accogliendo le argomentazioni dell’Ente, difeso in giudizio dagli Avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto.

La vicenda risale al 1997, anno in cui il Comune di Gallipoli scelse la strada della trattativa privata per affidare il servizio di raccolta rifiuti nell’ambito di un gruppo ristretto di imprese. La trattativa privata si concluse con l’affidamento alla società perugina Gesenu, affidamento che fu messo in discussione davanti al giudice amministrativo da altra ditta che non era stata invitata alla gara e che rivendicava il diritto a concorrere. All’esito del contenzioso amministrativo, che aveva sancito l’obbligo di indire una gara pubblica, il Comune di Gallipoli decise di revocare il contratto stipulato con la Società vincitrice della trattativa privata al fine di riorganizzare il servizio e renderlo più funzionale all’esigenza della collettività.

Decisione che provocò la reazione della Società, che lamentava di non aver potuto ammortizzare nel tempo gli investimenti effettuati per garantire il servizio nella città ionica dal 1999 al 2001. Il Tribunale di Perugia prima e la Corte d’Appello poi hanno rigettato la domanda risarcitoria, rilevando che la società non solo non era stata danneggiata dalla decisione del Comune di revocare la gara, ma, anzi, aveva beneficiato del precedente comportamento assunto dall’Amministrazione di affidare comunque a trattativa privata il servizio di raccolta

Da ultimo, a seguito dell’impugnazione della pronuncia di secondo grado da parte di GESENU, la Corte di Cassazione, in accoglimento delle argomentazioni difensive degli Avv.ti Quinto, ha rigettato definitivamente la domanda risarcitoria, condannando la Società ricorrente a rifondere 13.000,00 Euro di spese giudiziali in favore dell’Amministrazione di Gallipoli.

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