Legale

Tumore al seno: quali diritti per la donna ammalata?

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A favore delle donne colpite da tumore al seno la legge prevede una serie di diritti e agevolazioni che andremo di seguito ad esaminare.

Invalidità civile

La donna, malata oncologica, può essere riconosciuta invalida civile indipendentemente dal versamento o meno di contributi lavorativi.

In particolare, le tabelle delle percentuali di invalidità civile prevedono tre categorie di invalidi per malattie oncologiche, contraddistinte dalla diversa gravità della malattia:

  • per neoplasie a prognosi favorevole e con modesta compromissione funzionale: 11% di invalidità;
  • per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: 70% di invalidità;
  • per neoplasie a prognosi negativa o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica: 100% di invalidità.

Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile occorre presentare la relativa domanda all’Inps per via telematica.

Fasi di presentazione della domanda:

  1. fase: Occorre richiedere al medico curante o all’oncologo che ha in cura la paziente, la compilazione del certificato medico introduttivo. Esso verrà trasmesso per via telematica attraverso le procedure definite dall’INPS, mentre una copia verrà consegnata dal medico alla persona interessata, corredata da un apposito codice.
  2. Occorre inviare la domanda all’Inps. La domanda può essere inviata personalmente all’INPS tramite il sito internet www.inps.it per chi è in possesso del codice pin, in alternativa ci si può recare presso un patronato per l’invio della stessa.
  3. Fase. Convocazione a visita. Entro 15 giorni dall’invio della domanda, il malato oncologico viene sottoposto a visita medica da parte della commissione medica integrata Asl.

Se alla donna ammalata di tumore viene riconosciuta una percentuale compresa tra il 74 ed il 99% avrà diritto, previa verifica degli altri requisiti di legge, all’assegno mensile di invalidità. Qualora la percentuale riconosciuta sia del 100% avrà diritto alla pensione di inabilità civile. Inoltre, se il tumore e le terapie ad esso connesse (chemioterapia) non consentono di essere autonoma nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, avrà diritto all’indennità di accompagnamento.

Esenzione ticket per patologia

La donna malata di tumore al seno ha il diritto a non pagare il ticket per farmaci, visite ed esami collegati alla cura del tumore, anche con riferimento a eventuali complicanze, e alla prevenzione di successivi aggravamenti. L’esenzione si protrae anche per tutto il periodo del follow up, ossia per tutto il periodo delle visite ed esami di controllo che dovranno essere eseguite nel tempo dopo la fase acuta della malattia.

Come si richiede l’esenzione ticket?

Occorre presentare all’Asl di residenza un certificato, rilasciato dal medico specialista (oncologo) appartenente alla struttura pubblica o convenzionata, che attesti la patologia inclusa nell’elenco allegato al regolamento di riferimento (D.M. 28 maggio 1999 n°329- D.M. 18 maggio 2001, n°279 e successive modifiche).

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione è valida anche la seguente documentazione:

  • Copia cartella clinica rilasciata da una struttura pubblica;
  • Copia del verbale di invalidità civile;
  • Copia cartella clinica rilasciata da una struttura privata convenzionata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario dell’Azienda ASL di residenza;
  • Certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche dei Paesi appartenenti all’Unione Europea.

ASL rilascerà quindi alla donna ammalata di tumore un tesserino di esenzione, con la definizione della malattia e il suo codice identificativo. Verrà indicata anche la durata dell’esenzione.

Se è stata riconosciuta l’invalidità civile al 100%, non è previsto alcun pagamento per nessuna prestazione sanitaria (esenzione totale ticket), anche per quelle malattie non collegate alla patologia tumorale.

Diritto alla protesi mobile dopo l’intervento al seno

Dopo l’intervento si può decidere, insieme al proprio medico oncologo e al medico chirurgo se procedere alla ricostruzione del seno o applicare una protesi mobile. In quest’ultima ipotesi, la protesi spetta gratuitamente e senza che sia necessaria la preventiva richiesta dell’invalidità civile.

Domanda per ottenere la protesi

Occorre presentare ad una sanitaria convenzionata la “Prescrizione” del medico oncologo appartenente ad una struttura pubblica oppure convenzionata.

A questo punto, la sanitaria convenzionata provvederà a rilasciare un preventivo di spesa che dovrà essere consegnato all’ufficio Protesi della propria ASL di residenza per l’autorizzazione.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, la sanitaria procederà alla prova della protesi. Dopo alcuni giorni occorre ritornare dal medico richiedente per effettuare il collaudo, che consiste nella compilazione di un modulo predisposto e timbrato. Infine, la pratica sanitaria andrà riportata alla sanitaria per concludere il procedimento.

Attenzione: si ha diritto ad una nuova protesi ogni tre anni, ripetendo la procedura sopra descritta.
Nel caso la protesi si rompa o si perda, è possibile ottenerne una nuova anche prima che siano decorsi i tre anni, ma una sola volta in tutto l’arco della vita.

Perdita di capelli a seguito dei trattamenti chemioterapici

Se la donna, a seguito dei trattamenti chemioterapici, ha acquistato una parrucca per rimediare al danno estetico e al disagio psicologico cagionato dalla patologia oncologica, è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi. Con risoluzione n.9/E del 16 febbraio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali requisiti deve rispettare la parrucca per poter rientrare tra le spese detraibili.

Tutela sul posto di lavoro

Quanto alle agevolazioni lavorative occorre distinguere tra la donna che al momento della diagnosi di tumore è priva di occupazione e quella che invece svolge un’attività lavorativa.

Assunzioni e trasferimenti

  • Se la paziente non lavora, l’accertamento dell’invalidità civile è utile ai fini di una futura assunzione poiché per la Legge 68/1999 (collocamento obbligatorio), obbliga le imprese e gli enti pubblici ad assumere gli individui che hanno una invalidità superiore al 46% e iscritti nelle liste speciali di collocamento obbligatorio. Al contrario, se la donna lavora, allora ha diritto, ove possibile, una volta riconosciuto lo stato di handicap “grave”, di essere trasferitanella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere inoltre trasferita ad altra sede a distanza di più di 50 km dal proprio domicilio.

Assenza dal posto di lavoro

  • La donna malata di tumore al seno ha diritto al congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure connesse alla patologia. In pratica, occorre che sia stata riconosciuta invalida civile con percentuale superiore al 50% per avere diritto a 30 giorni l’anno (anche non continuativi) di congedo per cure connesse allo stato di invalidità. (art. 26 della legge 118/71; art. 10 del D.Lgs.23.11.1988 n. 509)
  • La lavoratrice assente dal lavoro per malattia oncologica ha inoltre diritto di percepire la retribuzione o una prestazione economica sostitutiva (l’indennità di malattia), continuando a maturare anzianità di servizio, e non può essere licenziata durante l’assenza. Vi è però un limite al periodo di conservazione del posto, il c.d. periodo di comporto, alla scadenza del quale il datore di lavoro, se vorrà, potrà licenziare la lavoratrice. La durata del periodo di comporto e degli altri eventuali periodi di assenza aggiuntiva variano a seconda dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dall’azienda.

Permessi lavorativi e congedo retribuito

  • La lavoratrice che ha ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave (legge 104/92) può usufruire di permessi lavorativi retribuiti e la stessa facoltà è concessa al familiare che l’assiste. La domanda va consegnata al datore di lavoro.  Inoltre al coniuge convivente con il malato oncologico che abbia ottenuto il riconoscimento dell’handicap grave spetta (art. 42 del D. lgs. 151/2001) il diritto ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. In mancanza del coniuge o in caso di impossibilità a prendersi cura del congiunto, detto congedo può essere fruito dal genitore anche adottivo e non convivente, dal figlio (purché convivente con il genitore) o dal fratello o sorella convivente con il soggetto con handicap in situazione di gravità.

Rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore privato

  • AI malati di tumore la legge riconosce (art.46, lett.t, D.L. 10/09/03 n.76) il diritto di ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione proporzionale dello stipendio sino a che le condizioni generali non consentiranno di riprendere il normale orario di lavoro.

Altri diritti:

  • Assistenza domiciliare: la donna malata di tumore al seno, se necessita di cure mediche specialistiche, infermieristiche e riabilitative al proprio domicilio, dopo la dimissione ospedaliera, si può rivolgere all’Adi (Assistenza Domiciliare Integrata). Il medico di base deve fare richiesta all’ASL.
  • Trasporto alle terapie: a seconda della zona di residenza sono previsti rimborsi per le spese di trasporto dal domicilio della malata oncologica al luogo dove deve effettuare le terapie;
  • Contrassegno per la sosta e la libera circolazione: il Comune di residenza può riconoscere all’invalido civile il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta, dando la possibilità al malato di circolare nelle zone a traffico limitato e in quelle pedonali, sostare nei parcheggi riservati ai disabili e contrassegnati, oppure gratuitamente in quelli a pagamento. La relativa domanda si presenta al Comune di residenza e deve essere munita dal certificato medico che attesti la grave difficoltà motoria.

 

 

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