Legale

Congedo straordinario e permessi legge 104 anche per i conviventi e gli uniti civilmente

Congedo straordinario e permessi legge 104

La Legge Cirinnà (L. 76/2016) ha introdotto nel nostro ordinamento anche le unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto (fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso) regolarmente registrate all’anagrafe, prevedendo di conseguenza che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Fino al 2016 i permessi di cui alla legge 104, concessi ai lavoratori per assistere familiari disabili, non spettavano né al convivente né al membro di un unione civile. Solo a seguito della sentenza n. 213/2016 della Corte Costituzionale è stato stabilito che tali permessi competono anche al convivente, dichiarando illegittima la norma che limita solo a coniuge e parenti i permessi della legge 104 del 92.

A seguito di tale innovazione, l’Inps con la Circolare n. 38/2017 ha recepito le suddette novità (legge n.76/2016 sulle unioni civili e sentenza Corte Costituzionale n. 213/2016) e ha fornito le istruzioni operative circa i diritti delle parti nelle convivenze di fatto. Nella stessa circolare l’INPS ha regolamentato anche il congedo straordinario a favore delle unioni civili. Va precisato che tali modifiche ai permessi e ai congedi straordinari riguardano i lavoratori dipendenti del settore privato.

PERMESSI LEGGE 104

Si sa che l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, prevede il diritto di fruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti a favore dei lavoratori dipendenti privati che prestano assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado (con la possibilità di estensione fino al terzo grado)  riconosciuti in situazione di disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104).

Con la succitata sentenza della Corte Costituzionale ora anche i conviventi e le parti dell’unione civile possono avvantaggiarsi di questi permessi.

Infatti, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente fra i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui alla legge 104/92 in quanto con tale esclusione si minaccia il diritto alla salute e alle cure del singolo individuo come disposto dall’art. 32 della Costituzione.
Va specificato però che le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto possono fruire di tali permessi per assistere solo il proprio partner e non eventuali suoi parenti, poiché l’unione civile e la convivenza di fatto non costituiscono rapporto di affinità.

Come anticipato all’inizio, la circolare Inps ha dettato indicazioni non solo con riguardo ai permessi retribuiti, bensì con riguardo al congedo straordinario (decreto legislativo n. 151/2001).

CONGEDO STRAORDINARIO

Il congedo straordinario retribuito, ossia la possibilità di assentarsi dal lavoro per due anni per assistere un familiare disabile, spettava finora solo al coniuge, nonché ai parenti e affini di terzo grado.

Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016, il congedo straordinario può essere ora fruito anche dalla parte di un unione civile che assiste l’altra parte dell’unione. Attenzione però, a differenza dei permessi 104 che spettano sia nelle unioni civili che nelle convivenze di fatto, il congedo straordinario non spetta al convivente di fatto.

Inoltre, dato che tra un parte dell’unione civile e i parenti dell’altra non si costituisce un rapporto di affinità, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire del congedo straordinario solo nel caso in cui presti assistenza all’altra parte dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

Con la Circolare Inps n. 38 del 27-02-2017 è indicato nel dettaglio la modalità di presentazione delle domande.

Per il momento, non essendo ancora attiva la procedura telematica, le domande vanno presentate all’Inps utilizzando i modelli:

  • SR08 per la domanda di permessi Legge 104;
  • SR64 per la domanda di congedo straordinario.

Entrambi i modelli possono essere inviati via PEC o raccomandata A.R. o consegnati direttamente allo sportello Inps.

 

Articoli correlati

Poggiardo, il Tribunale conferma risultato elettorale di ottobre 2021

Redazione

Post social su ex vicesindaca, la Corte d’Appello: “nessuna diffamazione”

Redazione

Comune sciolto per mafia, l’Appello riabilita il sindaco: candidabile

Redazione

Provvidenze economiche per persone sorde

Redazione

Concorso docenti, domande errate: il Miur dà ragione ad una leccese

Redazione

“Dehor della discordia” ad Otranto: il Consiglio di Stato accoglie l’appello del proprietario

Redazione