Cronaca

Non solo architetti: anche gli ingegneri possono operare nei centri storici

LECCE- Una sentenza del TAR Lecce, destinata ad avere una ribalta ben più ampia di quella locale, riconosce il diritto degli ingegneri ad operare professionalmente anche sugli immobili sottoposti a vincolo e nei centri storici, escludendo una riserva assoluta in favore degli architetti.

L’Ordine provinciale, che rappresenta 3.000 professionisti, ed il suo Presidente ing. Daniele De Fabrizio, patrocinati dall’Avv. Pietro Quinto avevano proposto ricorso al TAR Lecce contro un bando del Comune di Martano per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori ed altri servizi tecnici sulla sostituzione della pavimentazione di alcune vie del centro storico cittadino, che la stazione appaltante ha ritenuto di riservare alla competenza esclusiva degli architetti.

Il bando era stato così redatto sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza di Lecce che, sulla scorta della sola qualificazione dell’immobile oggetto di intervento, sottoposto ex lege al vincolo dei centri storici, ha ritenuto di poter limitare la partecipazione ai soli architetti. Nei motivi del ricorso al TAR, l’Avv. Quinto ha evidenziato l’interpretazione evolutiva che nel corso del tempo ha avuto l’antica disposizione, risalente al 1925, che ripartisce le competenze tra gli architetti e gli ingegneri con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali.

“Nella specie, non solo il progetto preliminare era stato redatto da un ingegnere, ma la Soprintendenza nell’esaminare tale progetto e nell’imporre la riserva professionale, aveva specificato tutte le modalità di scelta dei materiali e la loro tipologia, sicchè i servizi tecnici da appaltare non richiedevano scelte culturali riservate alla competenza degli architetti, bensì attività di mera ingegnerizzazione di scelte tecniche operate a monte. Il TAR ha accolto il ricorso ed ha quindi annullato il bando, affermando testualmente che “la tipologia dell’opera, per come compiutamente definita dalla locale Soprintendenza, rende del tutto irragionevole -e dunque illegittima- la limitazione della partecipazione ai soli iscritti all’Albo degli Architetti, e non anche a quelli iscritti all’Albo degli Ingegneri”.

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