LECCE- La modifica al Regolamento COSAP (il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) della Provincia di Lecce – in virtù della quale è escluso per le società di produzione di energia fotovoltaica che abbiano operato l’allaccio alla rete elettrica nazionale il pagamento di un canone meramente forfetario – non può avere effetto retroattivo e dunque applicarsi alle annualità precedenti alla sua entrata in vigore.
Lo ha deciso il TAR Lecce, accogliendo il ricorso della Società Acea Reti e Servizi Energetici Spa, difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, proposto avverso l’atto con cui la Provincia di Lecce applicava, in via retroattiva, la modifica al Regolamento COSAP .
Il TAR Lecce condiviso quindi la tesi difensiva della Società. A giudizio del Collegio, l’amministrazione non può far retroagire una modifica regolamentare a rapporti precedentemente sorti, pena la compromissione del legittimo affidamento che il privato ripone nelle scelte amministrative originariamente assunte.