Cronaca

Le ruspe fanno dietrofront negli uliveti di Torchiarolo: il Tar Lazio sospende il Piano Silletti Bis

TORCHIAROLO (di T.C.)- A Torchiarolo non si è ripetuta la scena di poche ore prima a Trepuzzi. No: qui l’eradicazione degli ulivi per i 21 proprietari che hanno presentato il ricorso al Tar del Lazio è stata per il momento congelata. E le ruspe fanno dietrofront. La presidente della I Sezione del Tar Lazio, Giulia Ferrari, ha accolto l’istanza di misure cautelari provvisorie proposta dai ricorrenti, rappresentati dagli avvocati Mariano Alterio e Mario Tagliaferro, con la consulenza del prof. Nicola Grasso, sospendendo l’estirpazione delle piante di olivo disposta con i provvedimenti impugnati, fino alla data di discussione in sede collegiale della domanda cautelare fissata  alla Camera di Consiglio del 4 novembre 2015. Il ricorso è stato proposto “contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario alla diffusione della Xylella nel territorio della Regione Puglia, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Puglia“.

È stato richiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti del dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia dell’1.10.2015, quelli con cui è stato fatto obbligo agli olivicoltori di abbattere, entro 10 giorni, gli alberi considerati “infetti”, ammalati di disseccamento rapido dovuto al batterio “Xylella”, così come imposto dal piano denominato “Silletti bis”, dal nome del commissario per l’emergenza Giuseppe Silletti, comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato.

Lo stop momentaneo che il Tar ha dato all’esecuzione del piano arriva per i seguenti motivi: “Considerato che dall’ordine di estirpazione delle piante di olivo, impartito con i provvedimenti impugnati, deriva ai ricorrenti un danno grave e irreparabile, perché irreversibile; e considerato che tale ordine deve essere eseguito entro dieci giorni decorrenti dalla notifica dei provvedimenti stessi, termine che viene a concludersi in data antecedente alla prima data utile per la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della istanza cautelare” .

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