Legale

Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è stata istituita con Legge n. 18 del 11 febbraio 1980 e rappresenta una prestazione concessa a favore degli invalidi civili che siano totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Per poter usufruire dell’indennità di accompagnamento occorrono i seguenti requisiti:

  • Il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore e/o non essere in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
  • spetta indipendentemente dall’età (sia minori che ultra 65enni) e dal reddito;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o Ente pubblico).

L’indennità di accompagnamento spetta indipendentemente dal reddito poiché non rappresenta un aiuto per  venire incontro ad uno stato di bisogno della persona, ma serve a garantirle esclusivamente il raggiungimento di una situazione di indipendenza fisica.

L’Impossibilità a deambulare

Un presupposto per l’indennità di accompagnamento è l’impossibilità a deambulare, intesa come l’incapacità a svolgere la complessa funzione neuro-motoria della deambulazione. Il disabile quindi deve avere la necessità di assistenza continua e permanente. Vi rientra anche la persona che ha capacità deambulatorie autonome, ma che è soggetto ad improvvise e rovinose cadute.

L’incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita

Tale presupposto viene soddisfatto non solo quando la persona disabile non sia in grado di compiere, senza assistenza, un determinato numero di atti quotidiani della vita, ma è sufficiente che anche un’unica azione quotidiana sia compromessa, se essa è tale da ledere il diritto alla salute o alla dignità della persona e tale da rendere necessaria un’assistenza continua. Vi rientra anche l’incapacità della persona di comprendere il vero significato degli atti quotidiani della vita, la quale pur essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, non ne comprende il significato ed il valore, e di conseguenza necessita di supervisione e di assistenza continua.

Incompatibilità

L’indennità di accompagnamento è incompatibile:

–  con il ricovero in istituto a spese dello Stato o di altro ente pubblico. Però, se il ricovero è dovuto principalmente alla cura delle patologie dell’avente diritto all’indennità e non all’assistenza di base nello svolgimento delle azioni quotidiane della vita, la prestazione economica non viene sospesa (Cassazione, sentenza n. 2270 del 02/02/2007, in cui si è chiarito che il ricovero in un ospedale pubblico non è la stessa cosa del ricovero gratuito in istituto, cui fa riferimento l´ art. 1 della legge n. 18 del 1980);

con analoghe indennità elargite per causa di guerra (si pensi alla “indennità di assistenza e di accompagnamento” che spetta solo ai titolari di pensione di guerra di I categoria);

analoghe indennità concesse per causa di lavoro o di servizio;

indennità di frequenza(art. 3, Legge 289/90).

Nel caso di incompatibilità tra l’indennità di accompagnamento e altre provvidenze economiche, si può comunque operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche, optando per il trattamento economico più favorevole .

Non comporta la sospensione dell’indennità di accompagnamento lo stato di detenzione in carcere dell’avente diritto. L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma. L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

Cumulo

L’indennità di accompagnamento è cumulabile con:

– pensione per gli invalidi civili;

– le pensioni erogate a qualsiasi titolo dall’INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti (art. 12 Legge 412/1991);

– le pensioni a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio. Quindi, anche con la rendita INAIL.

In caso di pensioni a carattere diretto, elargite per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio, occorre chiarire che:

-se l’interessato è stato riconosciuto invalido civile per una qualsiasi malattia o minorazione e subisce in un secondo momento un infortunio sul lavoro (INAIL) o per causa di servizio, questo ultimo evento verrà valutato separatamente dall’invalidità civile già riconosciuta; questo significa che in tal caso vi sarà possibilità di cumulo delle due provvidenze economiche. Tale cumulo, però, è ammesso solo per gli invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti (art. 3 Legge 407/90 – art. 12, Legge n. 412/91).

– se, invece, la stessa persona è già stata dichiarata invalida per causa di guerra, di lavoro o di servizio, potrà essere riconosciuta anche invalida civile solo qualora subentri un’ulteriore minorazione, non attribuibile alle cause che hanno dato origine all’invalidità di guerra o servizio o lavoro, neppure sotto il profilo dell’aggravamento o dell’interdipendenza con le patologie già riscontrate.

Analoghe prestazioni

L’articolo 1 della Legge 508/1988, che ha stabilito “l’incompatibilità dell’indennità di accompagnamento con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro (INAIL) o di servizio”, va interpretato nel senso che il divieto di cumulo opera solo riguardo a prestazioni dirette a fronteggiare alle medesime esigenze cui fa fronte l’indennità di accompagnamento e non anche riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità.

Dunque, in presenza di pluriminorazioni della persona, l’indennità di accompagnamento è cumulabile anche con:

  • pensione ciechi assoluti;
  • indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti ( 2, Legge 429/1991);
  • pensione ciechi parziali;
  • indennità speciale ciechi parziali;
  • pensione sordomuti;
  • indennità di comunicazione sordomuti.

Per l’anno 2015 l’importo dell’indennità di accompagnamento è pari ad euro 508,55 ed è corrisposta per 12 mensilità.

Inoltre, occorre ricordare che il 31 marzio di ogni anno, chi riceve l’indennità deve inviare all’INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

 

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