Legale

L’indennità di comunicazione per sordi

indennità-di-comunicazione-per-sordi

L’indennità di comunicazione è una provvidenza economica che spetta alla persona sorda in presenza di determinati requisiti. Essa è stata istituita con Legge n.508 del 21.11.1988, all’art. 4.

Si ricorda che ai sensi della Legge n.95 del 20.02.2006, art. 1, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è stato sostituito con l’espressione “sordo”.

La stessa disposizione ha modificato la precedente definizione di “sordomuto”, sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: “Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”.

L’indennità di comunicazione viene concessa indipendentemente dallo stato bisogno della persona ed è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dell’indipendenza fisica della persona sordomuta. Per tale motivo essa spetta indipendentemente dall’età della persona e quindi anche ai minori ed agli ultrasessantacinquenni.

I criteri con cui l’indennità viene concessa sono diversi a seconda che il richiedente sia una persona maggiorenne oppure un minore di anni 12 o ancora un minore dai 12 anni in su. Inoltre tali criteri sono connessi al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992).

Minore di anni 12

In caso di minore di anni 12 l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore.

Maggiore di 12 anni

L’ipoacusia, in tal caso, deve essere pari o superiore a 75 decibel. E’ inoltre necessario documentare che l’ipoacusia sia insorta prima del compimento del 12esimo anno di età.

Altri requisiti

Ai fini della concessione dell’indennità di comunicazione occorre, oltre al requisito sanitario, ossia al fatto che sia stato riconosciuto sordo:

  • che l’interessato sia cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

La concessione è indipendente dal reddito personale dell’interessato e non viene sospesa in caso di ricovero in istituto.

L’importo dell’indennità per il 2015 è di euro 253,26 e viene concessa per 12 mensilità. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, l’importo è di Euro 251,22 per 13 mensilità.

Compatibilità e cumulabilità

L’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza (per i minori).
L’indennità di comunicazione è invece compatibile con la titolarità di una patente di guida e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente oppure autonoma.
L’indennità di comunicazione è cumulabile con la pensione per sordi, nonché con l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.

Tutti gli articoli su disabilità e diritti

  A cura di:

 

Articoli correlati

Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

Redazione

Invalido civile, cieco e sordo: chi è considerato tale e come si ottiene il riconoscimento

Redazione

Tiemme Vacanze, disposto il dissequestro del denaro

Redazione

Comune sciolto per mafia, l’Appello riabilita il sindaco: candidabile

Redazione

Discriminazione delle persone con disabilità: la tutela giudiziaria

Redazione

Via Francigena, Palmariggi e Cannole vincono il duello con l’ex Governo

Redazione