Legale

Provvidenze economiche per persone sorde

pensione sordi

La Legge 381 del 1970 (art.1) ha dato una definizione di persona sordomuta, intendendo per essa il “minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino al compimento di 12 anni) che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio”.

Altre condizioni o patologie che siano causa di sordità o ipoacusia vengono valutate e percentualizzate come invalidità civili, non rientrando quindi nella categoria di “sordomutismo”.

La successiva Legge n. 95 del 20 febbraio 2006 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” sia sostituito con l’espressione “sordo”.

Le persone sorde rientrano nella categoria degli invalidi civili, anche se ad esse si applicano leggi speciali. Solo in caso di mancanza di una norma speciale, si applica anche alle persone sorde la normativa generale degli invalidi civili. Colui che sia stato riconosciuto sordo, può essere riconosciuto anche invalido civile, ma non per le stesse patologie.

Secondo la normativa, sono dunque considerati sordi, le persone che:

– non hanno udito fin dalla nascita;

– oppure, hanno perduto l’udito durante l’età evolutiva, ossia fino al compimento del 12° anno di età.

Occorre inoltre che tale minorazione “gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato”; tale locuzione va intesa nel senso che l’ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l’ ipoacusia pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz in entrambe le orecchie o in quello migliore.

Quando invece la sordità o l’ipocausia grave sia intervenuta dopo il compimento del 12° anno di età oppure quando il grado di ipoacusia sia meno grave, la riduzione della funzione uditiva viene calcolata ai fini della valutazione del grado di invalidità civile.

Le prestazioni economiche a favore dei sordi sono di due tipi:

– la pensione non reversibile;

– l’indennità di comunicazione.

Per ottenere la pensione e/o l’indennità di comunicazione occorre presentare la relativa domanda che deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico, tramite PIN personale oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invalidità.

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