Legale

Invalido civile, cieco e sordo: chi è considerato tale e come si ottiene il riconoscimento

Dell’invalidità civile viene data per la prima volta una definizione con la Legge n. 118 del 1971. Successivamente viene meglio definita con il Decreto Legislativo del 23/11/1988 n. 509.

Secondo la legge: “si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.”
L’invalidità è “civile” quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.

Quindi, da tale definizione si capisce come l’invalidità civile può essere riconosciuta a qualsiasi età, con la precisazione che in caso di minore età o di persone aventi più di 65 anni, il riconoscimento non viene espresso in percentuale, bastando in tal caso che vengano riscontrate “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Invece, alle persone età compresa tra i 18 e i 65 anni, viene fatta una valutazione della riduzione della capacità lavorativa: la soglia minima per il ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile è fissata a un terzo (33,33%) di riduzione della capacità lavorativa, di conseguenza una percentuale più bassa non dà alcun diritto o né beneficio. Nella categoria degli invalidi civili vi rientrano anche i ciechi ed i sordomuti.

Occorre in ogni caso che le patologie per cui si presenta domanda per l’invalidità civile non siano state riconosciute come invalidità per causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità civile è incompatibile.

Inoltre, ai fini della valutazione dell’invalidità civile, è necessario che la riduzione della capacità lavorativa sia permanente, ossia che la condizione patologica abbia una durata non precisabile, ma non necessariamente irreversibile.

Importante è comprendere che l’invalidità civile è un istituto di natura assistenziale. Ciò significa che il relativo riconoscimento non è subordinato alla sussistenza di requisiti contributivi o di anzianità. Quindi, l’invalidità civile non deve essere confusa con altre prestazioni collegate ad uno stato di invalidità e che al contrario presuppongono lo svolgimento di una attività lavorativa. Si pensi alla pensione ordinaria di inabilità oppure all’assegno ordinario di invalidità che vengono erogate dall’Inps ai lavoratori che dopo un determinato periodo di lavoro non sono più in grado di svolgere alcuna attività a causa del peggioramento delle loro condizioni di salute.

Come già anticipato, anche i ciechi civili ed i sordomuti (ora definiti solo sordi dalla legge n.95 del 20/02/2006) rientrano nella categoria degli invalidi civili, applicandosi però ad essi leggi speciali. Solo in caso di mancanza di una norma speciale, si applica anche ai ciechi civili ed ai sordi la normativa generale degli invalidi civili. Colui che sia stato riconosciuto cieco civile, assoluto o parziale, oppure sordo, può essere riconosciuto anche invalido civile ma non per le stesse patologie.

In particolare, la categoria dei ciechi si divide ciechi assoluti e ciechi parziali. I primi sono definiti come coloro che hanno una totale mancanza della vista o che conservano la mera percezione dell’ombra o della luce. La legge n. 138 del 2001 ha adeguato la definizione di cieco assoluto ai parametri scientifici più recenti prescrivendo all’art. 2 che sono considerati ciechi totali:

–    le persone che abbiano totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

–    le persone che abbiano la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nel migliore tra i due;

–    le persone il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 3%.

I ciechi parziali, o ventesimisti, sono coloro che, a seguito di correzione, presentano un residuo visivo, in entrambi gli occhi, non superiore di un ventesimo. Invece, le persone che a seguito di correzione mantengono, con entrambi gli occhi, un visus tra un ventesimo ed un decimo sono detti decimisti.

Nello specifico, l’art. 3 della legge del 2001, definisce i ciechi parziali come le persone che:

–    con correzione, abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o nel migliore tra i due;-    il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 10%.

Secondo l’art.4 della stessa legge, sono definiti ipovedenti gravi coloro che:

–    con correzione, abbiano un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nel migliore tra i due;-    il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 30%.

Secondo l’art.5, sono ipovedenti medio-gravi coloro che:

–    con correzione, abbiano residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nel migliore tra i due;-    il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 50%.

Infine l’art.6 definisce come ipovedenti lievi coloro che:

–    con correzione, abbiano un residuo visivo non superiore ad 3/10 in entrambi gli occhi o nel migliore tra i due;-    il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 60%.

Quanto alla definizione di sordomutismo, essa è contenuta nell’art. 1 della legge n. 381 del 1970 secondo cui rientra in tale categoria il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino al compimento di 12 anni ) che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Un’altra precisazione consiste nel non confondere il riconoscimento dell’invalidità civile con il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della legge n. 104 del1992; questa è una condizione giuridica diversa che può essere chiesta in aggiunta a quella dell’invalidità e che può essere utile per ottenere alcuni benefici fiscali o specifiche agevolazioni lavorative come ad esempio i permessi per assistere i propri parenti con disabilità.

 

Articoli correlati

Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

Redazione

Discriminazione delle persone con disabilità: la tutela giudiziaria

Redazione

Nessuna proroga di concessione: il Consiglio di Stato dà ragione alla Commissione di Squinzano

Redazione

Stagione turistica salva per l’Eurogarden Village and Beach

Redazione

Maggiorazioni sociali: per ultra 70enni, nonché per invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti ultra 60enni

Redazione

Pensione di inabilità civile (100%)

Redazione