Legale

Pensione anticipata di vecchiaia per lavoratori invalidi

I lavoratori invalidi con percentuale non inferiore all’80% (iscritti all’assicurazione generale obbligatoria), ai sensi dell’art 1, comma 8, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno la possibilità di andare anticipatamente in pensione (pensione di vecchiaia): a 55 anni le donne e a 60 gli uomini .

Con sentenza n. 13495 del 2003, la Cassazione ha ribadito che tale possibilità spetta con una invalidità pari o superiore all’80%, comprese le persone con sordità prelinguale, stabilendo inoltre che l’invalidità da considerare è quella civile, così come definita dal Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992.

Trattamento diverso spetta invece ai lavoratori non vedenti per i quali vige il limite di 50 anni per le donne e 55 per gli uomini (art. 9, Legge 218/1952, confermato dall’art. 1, comma 6, Decreto Legislativo n. 503/1992).

Contributi figurativi per il prepensionamento

I lavoratori sordomuti e gli invalidi civili per qualsiasi causa che abbiano un’invalidità superiore al 74% possono richiedere, ai sensi della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3), per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio spetta fino ad un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

E’ proprio grazie ai contributi figurativi che il lavoratore invalido civile ed il lavoratore sordomuto possono pensionarsi con 5 anni di anticipo.

Tale disposizione non riguarda i lavoratori parenti di persone con handicap grave, ma unicamente i lavoratori disabili.

A riguardo l’INPS ha provveduto a diramare una propria circolare, la n. 29 del 30 gennaio 2002 con cui ha fornito chiarimenti interpretativi e ha impartito istruzioni ai propri uffici periferici. In particolare si è precisato che se ad esempio un dipendente ha lavorato per 30 anni, si vedrà riconoscere 60 mesi (5 anni) di contributi figurativi. Tali contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74% o in quanto sordomuti. Per gli anni lavorati in cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido o lo era in misura inferiore al 74%, la concessione dei contributi figurativi non è concessa.
Il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva e dell’anzianità assicurativa, quindi incide positivamente anche sull’ammontare della pensione che il lavoratore riceverà.
La maggiorazione contributiva invece  non è utile ai fini del conseguimento dei requisiti contributivi legati all’acquisizione di un diritto diverso da quello della pensione, quale può essere ad esempio il diritto alla prosecuzione volontaria.

Anche l’Inpdap, con circolare n. 75/2001, ha fornito delle indicazioni in merito al pensionamento anticipato dei lavoratori invalidi, precisando che con riferimento alla decorrenza del calcolo dei contributi figurativi occorre cominciare a calcolare i 2 mesi di contributi dal momento in cui il lavoratore si è visto riconoscere l’invalidità.
Di conseguenza se un lavoratore si è visto riconoscere l’invalidità civile superiore al 74% nel 1991, pur avendo iniziato a lavorare nel 1985, l’inizio del computo dei due mesi decorrerà solo dal 1991 e non dal 1985. A tal fine fanno fede le certificazioni rilasciate dalle Commissioni preposte all’accertamento delle all’accertamento delle invalidità (civile, di guerra, di servizio), le dichiarazioni degli Uffici del Lavoro riguardo ad iscrizioni di invalidi o sordomuti al collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro concessi dall’INAIL o dall’IPSEMA.
Con una circolare più recente l’ INPDAP (8 luglio 2003, n. 36) ha fornito chiarimenti in merito a quei lavoratori che solo per un determinato periodo dell’attività lavorativa siano stati in possesso di un invalidità superiore al 74% e che all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, a causa di un miglioramento delle condizioni di salute, risultino invalidi in misura percentuale inferiore a quella prevista dalla Legge.

Orbene, nella predetta circolare è stato precisato che in tali ipotesi i contributi figurativi vengono computati limitatamente al periodo in cui era certificata la percentuale di invalidità richiesta. Al contrario, per i lavoratori sordomuti il calcolo inizia sempre dalla data di avvio dell’attività lavorativa poiché la definizione stessa di sordomutismo dà atto che esso è acquisito prima della nascita o durante l’età evolutiva.

 

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