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L’opzione donna: in pensione a 57 anni con 35 anni di contributi

pensione 57 anni

L’opzione donna prevede la possibilità, per le donne lavoratrici, di andare in pensione anticipatamente, ma accettando che la pensione venga calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo.
Nei primi anni dalla sua introduzione sono state poche le lavoratrici che hanno optato per tale regime sperimentale che offriva alle lavoratrici dipendenti con 35 anni di versamenti la possibilità di ritirarsi a 57 anni (58 per le lavoratrici autonome) ma con l’importo della pensione calcolato interamente col sistema contributivo. Ma a seguito della riforma Fornero, che ha cancellato le pensioni di anzianità e allungato l’età per la pensione di vecchiaia, il numero di domande all’Inps è aumentato considerevolmente. Si consideri che questa possibilità è spesso rimasta anche l’unica per non finire esodati. Così nel 2013 sono state presentate ben 8.846 domande e altrettante quest’anno.

La Riforma Fornero del 2011 ha confermato la possibilità per le donne lavoratrici di andare in pensione prima, ossia con almeno 57 anni e 3 mesi di età per le dipendenti (58 e 3 mesi per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi. Le domande possono essere presentate all’Inps fino al 31 dicembre 2015.
I requisiti per chiedere l’opzione donna sono distinti per le donne che lavorano come dipendenti e per quelle autonome.

I Requisiti

Dal 1° gennaio 2013, occorre chele lavoratrici abbiano 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) insieme a 35 anni di contributi.
In base alle precedenti interpretazioni della legge 243 del 2004 si ritiene che per l’opzione resti in vigore il regime della finestra mobile. Questo significa che l’assegno non spetterà dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, ma trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per quelle autonome.
In base a tale interpretazione, il termine per la presentazione delle domande scadeva a fine novembre 2014, anziché il 31 dicembre 2015. In pratica, l’interpretazione vuole che le lavoratrici dipendenti abbiano maturato i requisiti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) entro il 30 Novembre 2014; le dipendenti del pubblico impiego iscritte all’ex Inpdap entro il 30 Dicembre 2014; le autonome entro il 31 Maggio 2014 (occorrono qui 58 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi).

Si veda lo schema in basso.

 
LAVORATRICI Autonome Dipendenti sett. privato Dipendenti sett. pubblico
Requisito contributivo 35 anni 35 anni 34 anni, 11 mesi, 16 giorni
Maturazione requisito contrib. entro il 31/05/2014 entro il 30/11/2014 entro il 30/12/2014
Età occorrente 58 anni e 3 mesi 57 anni e 3 mesi 57 anni e 3 mesi
Ultima data di nascita utile 28/02/1956 31/08/1957 30/09/1957
Finestra mobile 18 mesi 12 mesi 12 mesi
Decorrenza pensione 01/12/2015 01/12/2015 31/12/2015

Ma a seguito del messaggio diffuso ieri dall’Inps, si è estesa la data per aderire all’opzione donna fino al 31 dicembre 2015. Infatti il messaggio recita: “si fa presente che è stato sottoposto un parere al Ministero del lavoro per definire se la data del 31 dicembre 2015 debba essere intesa come termine per maturare i requisiti o per la decorrenza della pensione (a causa dell’applicazione della c.d. “finestra mobile”). In attesa dei chiarimenti richiesti, le domande di pensione di anzianità delle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2015, con conseguente finestra di accesso in data successiva, restano in stand by. Le lavoratrici che abbiano già superato i requisiti anagrafici e contributivi minimi previsti, possono comunque optare sempre entro il termine del 31 dicembre 2015”.

Vediamo ora cosa comporta la scelta per l’opzione donna.

Decurtazione dell’assegno pensionistico

Essendo la pensione calcolata col sistema contributivo essa sarà meno conveniente del sistema retributivo. Questo perché col contributivo si tiene conto di quanto versato nell’intera carriera lavorativa, mentre nel retributivo si considera la retribuzione percepita durante gli ultimi anni di lavoro. A ciò si aggiunga il fatto che il calcolo contributivo viene periodicamente aggiornato con conseguente riduzione dell’importo per tenere conto dell’aumento dell’aspettativa di vita.
Con l’opzione donna l’assegno subisce mediamente una decurtazione che può andare dal 25 al 30% rispetto a quanto avrebbero conseguito con il sistema misto. In ogni caso la decurtazione è molto variabile e tiene conto dell’età della lavoratrice, delle caratteristiche di carriera, della retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.

Contributi utili

Per il perfezionamento dei 35 anni di contributi sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, quelli da riscatto e/o da ricongiunzione, i contributi volontari, quelli figurativi fatta eccezione per i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

In sintesi:
Ai sensi della legge 243 del 2004, la possibilità di optare (presentare domanda) per il regime sperimentale donna rimane aperta sino al 31 dicembre 2015, a patto che a tale data risultino già perfezionati i requisiti sia anagrafici che contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi). A tale data deve anche essersi già aperta la finestra mobile. In pratica occorre che le lavoratrici dipendenti abbiano maturato i requisiti entro il 30 Novembre 2014, le dipendenti del pubblico impiego entro il 30 Dicembre 2014, le autonome entro il 31 Maggio 2014.
Dopo il messaggio Inps del 3 dicembre 2014, possono presentare le domande, sempre entro il 31 dicembre 2015, anche le lavoratrici che maturano i requisiti contributivi e anagrafici entro il 31.12.2015 ma la cui finestra mobile non si sia ancora aperta e quindi maturi dopo il 2015.
Non è però assicurato che quest’ultime domande (che perverranno grazie alla nuova interpretazione) verranno accolte, in quanto si attende il parere del Ministero del lavoro.

 

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