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Prestazioni assistenziali per i minori: l’indennità di frequenza

indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

Essa ha lo scopo di assicurare la cura, la riabilitazione e l’istruzione ai minori invalidi civili aventi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età ovvero ai minori ipoacustici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.

Chi ha diritto all’indennità di frequenza?

Lindennità di frequenza spetta:

–    ai minori invalidi civili, dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza, aventi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età;

–    ai minori ipoacustici con una perdita uditiva nell’orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative.

Requisiti:

Oltre al requisito della minore età e al requisito sanitario occorre, in alternativa:

–    o la frequenza di corsi di studio in scuole pubbliche o private, oppure corsi di formazione o addestramento professionale;

–    o l’effettuazione, anche periodica, di trattamenti terapeutici, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, pubblici o privati convenzionati.

Dal 2002, a seguito della sentenza n. n. 467/2002 della Corte Costituzionale l’indennità è stata estesa anche ai minori da zero al terzo anno di età che frequentano l’asilo nido.

Altri requisiti sono

  • cittadinanza e residenza sul territorio nazionale;
  • cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
  • cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

L’indennità non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo e permanente.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.

La domanda va sottoscritta anche da un solo genitore esercente la patria potestà e dev’essere corredata da:

–    certificato medico in cui risulti la diagnosi della patologia da cui è affetto il minore, con espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

–    Iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale o l’attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi.

La domanda deve essere effettuata prima dell’inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici.

La domanda non conforme oppure la mancata allegazione dei documenti richiesti sospende la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui non si integri la documentazione mancante

L’indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell’inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell’asilo nido.

Divieto di cumulo

L’indennità non è cumulabile con:

  • l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
  • l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

In ogni caso è ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Limiti di reddito

I limiti di reddito e gli importi dell’indennità di frequenza sono gli stessi previsti per l’assegno mensile (il reddito del minorato non deve superare per l’anno 2014 Euro 4.795,57), con la sola differenza che l’indennità di frequenza non prevede l’erogazione della tredicesima.

L’erogazione dell’indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del corso di studi o del ciclo terapeutico; oppure, in caso di domanda inoltrata in costanza del corso di studi o del ciclo terapeutico dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è finito il corso o il trattamento terapeutico.

La corresponsione della prestazione è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

La misura dell’indennità di frequenza per l’anno 2014 è di Euro 279,19 ed è corrisposta per un massimo di 12 mensilità.

 

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