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Pensioni e assegni per invalidità e inabilità lavorativa

inabilità

La normativa vigente prevede trattamenti pensionistici a favore dei lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati che, dopo l’assunzione, si trovano in condizioni di disabilità con conseguente riduzione della propria capacità di svolgere le mansioni assegnate o addirittura qualsiasi tipo di attività lavorativa.

Sono misure diverse dall’invalidità civile che rappresenta invece un trattamento assistenziale.

Tali misure sono l’assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria  di inabilità,  entrambe elargite dall’ INPS per i dipendenti privati e per buona parte dei dipendenti autonomi e parasubordinati.

Assegno ordinario di invalidità lavorativa (Legge n. 222/84)

L’assegno ordinario di invalidità lavorativa (IO) è una prestazione erogata ai lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, iscritti all’assicurazione generale INPS a causa di un’invalidità parziale al lavoro.

Occorre infatti che i lavoratori soffrano di una infermità permanente (mentale o fisica) tale da comportare una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

L’assegno ordinario è soggetto a controllo triennale da parte della commissione medica Inps onde verificare la sussistenza del requisito sanitario. Dopo 9 anni, ossia dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno viene confermato definitivamente e non è più assoggettato ad alcun controllo periodico triennale.

L’assegno è compatibile con l’attività lavorativa; in tal caso ogni anno il lavoratore viene sottoposto a verifica sanitaria.

Per richiedere l’assegno occorre:

  • essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni, contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (ossia 260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) versati negli ultimi cinque anni;
  • ottenere il riconoscimento di un’infermità fisica o mentale, non derivante da causa di servizio, tale da comportare  una riduzione della capacità lavorativa semispecifica a meno di un terzo (67-99%)

L’assegno ordinario è incompatibile con l’indennità di mobilità (vi è però la facoltà di optare per il trattamento più favorevole), i trattamenti di disoccupazione. Inoltre L’assegno, non è cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (se l’assegno ordinario è riferibile allo stesso evento che ha originato l’infortunio sul lavoro o alla stessa causa che ha originato la malattia professionale) o con le provvidenze per invalidità civile (se è riferito alla stessa causa).

Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia, purché l’interessato possegga i requisiti contributivi previsti.

La domanda va presentata all’ Inps direttamente oppure tramite uno degli enti di Patronato.

In caso di rigetto della domanda è possibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto.

Pensione ordinaria di inabilità lavorativa (Legge n. 222/84)

La pensione ordinaria di inabilità lavorativa viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi iscritti all’assicurazione generale INPS a causa di un’invalidità totale al lavoro.

Come anche l’assegno ordinario, essa non va confusa con le prestazioni economiche assistenziali derivanti dall’invalidità civile.

Occorre, ai fini del riconoscimento, che sia accertata un’infermità tale da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione può essere anche preesistente all’assunzione.

La pensione può essere soggetta a revisione. Se viene accertato il recupero della capacità lavorativa, la pensione può essere revocata.

Per richiedere la pensione occorre:

  • essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni, quindi contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (ossia 260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) versati negli ultimi cinque anni.
  • ottenere il riconoscimento di un’infermità tale da determinare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente nonché con l’iscrizione agli albi professionali, o negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti.

La pensione non è cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile (se è riferito alla stessa causa).

Non è cumulabile con qualsivoglia trattamento di disoccupazione o sostitutivo o integrativo della retribuzione.

È cumulabile con la pensione di invalidità civile.

È reversibile ai superstiti.

Nell’ipotesi di revoca della pensione per accertato recupero della capacità lavorativa, al soggetto viene riconosciuta una contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione.

La domanda si propone alla stessa maniera vista per l’assegno ordinario di invalidità ed avverso l’eventuale rigetto è possibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto.

 

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