Cronaca

Abusivismo, il Tar “grazia” due case irregolari a Porto Cesareo e Leverano

PORTO CESAREO- Due sentenze che assumono i connotati di una sconfitta per la lotta all’abusivismo edilizio. Sono quelle con cui il Tar di Lecce ha annullato un’ordinanza di demolizione emanata dal Comune di Porto Cesareo e anche il provvedimento con cui il Comune di Leverano ha disposto l’ acquisizione gratuita di un immobile abusivo su cui non era stato eseguito l’abbattimento ordinato. 

Il primo caso rimanda alla bufera che si è abbattuta lo scorso anno sul comune cesarino. È del 10 aprile scorso, infatti, l’ordinanza con cui l’ente ha ingiunto il proprietario alla demolizione della sua villetta in prossimità del “Bacino Grande”: il fabbricato su due piani, costituito da due ampie abitazioni di oltre 100 mq ciascuna, era stato realizzato in totale difformità dalla licenza edilizia rilasciata nel 1963 dall’allora sindaco del Comune di Nardò, agro in cui all’epoca ricadeva Porto Cesareo. Il Tar ha ritenuto sufficiente osservare che nel momento storico (1963/1964) della realizzazione delle opere edilizie non esisteva una norma comunale che prevedesse la necessità del titolo abilitativo fuori dal centro abitato, anche perché il Comune di Nardò adottò un primo Piano Regolatore Generale solo in data 7 luglio 1964.

Solo a decorrere dal 1° settembre 1967, con l’entrata in vigore “legge-ponte”, sussiste l’obbligo di preventivo titolo edilizio autorizzatorio per la realizzazione di opere in qualsiasi parte del territorio comunale; prima, l’obbligo di avere una previa licenza edilizia riguardava solo i centri abitati o le zone di espansione previste dal Piano Regolatore Generale. Dunque, non fuori dal centro abitato, dove, appunto, non è configurabile un abuso edilizio: quelle opere devono ritenersi legittime. È per questo che la sentenza vale quanto una sanatoria per tutte le abitazioni costruite abusivamente a Porto Cesareo in quegli anni. Il Comune, che tra l’altro non si è costituto in giudizio, è stato condannato anche a pagare le spese processuali.

A Leverano, bloccata, invece, si diceva, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una casa di 193 mq realizzata abusivamente in località “Cavalieri” e di cui, nel 2008, era stata disposta la demolizione, mai ottemperata. Nel frattempo, è intervenuta la sentenza del Tribunale di Lecce che ha assolto i proprietari dei terreni dal reato di costruzione abusiva per non aver commesso il fatto, riconoscendo l’esclusiva responsabilità dell’usufruttuario. La comprovata estraneità del proprietario del fondo alla realizzazione dell’abuso comporta che l’ordine di demolizione non può costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, mentre è considerata irricevibile l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, che dunque, almeno quella, resta in piedi.

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