Politica

Gallipoli, la maggioranza guadagna un seggio e sale a quota dieci

GALLIPOLI- Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3793/2013 del 15 luglio scorso, ha definitivamente risolto la querelle in ordine alla composizione numerica dell’organo consiliare del Comune di Gallipoli, confermando la distribuzione dei seggi operata dall’Ufficio Elettorale Centrale e, quindi, l’attribuzione al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto di un numero di seggi pari a 10 (corrispondente all’arrotondamento per eccesso della cifra di 9,6, pari al 60% del totale dei seggi consiliari previsti) e, parallelamente, di n. 6 seggi in favore delle altre liste ammesse al riparto.

In pratica, nel Comune di Gallipoli, a fronte di tale risultato elettorale, l’Avv. Francesco Colloridi impugnava innanzi al TAR di Lecce il relativo verbale di proclamazione degli eletti, rivendicando una differente modalità di ripartizione dei seggi consiliari e, nello specifico, l’assegnazione di n. 9 seggi alla coalizione vincente e di n. 7 seggi alla minoranza: il Collegio salentino rigettava il predetto ricorso, accogliendo le tesi prospettate dall’A.c. di Gallipoli, difesa dal Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI.

Sulla questione interpretativa si è adesso definitivamente pronunciato il Consiglio di Stato che, nel respingere il ricorso in appello proposto dall’Avv. Colloridi avverso la pronuncia di primo grado, ha nuovamente confermato la prospettazione difensiva del Comune di Gallipoli, con ciò chiarendo, con decisione ampiamente motivata, le modalità di attribuzione del c.d. premio di maggioranza nelle elezioni del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Il Consiglio di Stato ha, invero, chiarito che l’arrotondamento deve avvenire per eccesso e, quindi, all’unità superiore, in modo tale da garantire alla coalizione vincente un numero di seggi pari alla quota minima del 60% di quelli disponibili.

E’ significativo -ha commentato il Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI- il rilievo posto dallo stesso Consiglio di Stato sul dato teleologico-letterale emergente dalla normativa che regolamenta la materia: ed infatti, l’utilizzo da parte del legislatore dell’avverbio quantitativo “almeno” -che precede l’indicazione della quota del 60% dei seggi disponibili il cui mancato raggiungimento determina l’applicazione del c.d. premio di maggioranza- chiarisce in maniera inequivocabile che detta quota altro non è che la quota minima di seggi che deve essere in ogni caso garantita alla coalizione vincente, con ciò saldandosi strettamente con la stessa volontà del legislatore, preordinata a garantire, con una vasta maggioranza in Consiglio comunale, un ampio margine di stabilità e governabilità all’ente locale.

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